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5. 1. - la cooperativa, operando secondo i principi della mutualita', si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 381/91. Pertanto, la cooperativa si propone con spirito mutualistico di creare, tramite i propri soci, un'impresa operativa, economicamente valida, socialmente integrata e strutturalmente efficiente, garantendo continuita' di occupazione e giusta retribuzione del lavoro prestato, ai propri soci, salvo il ricorso a collaboratori esterni nei casi in cui se ne presenti l'esigenza, essendo retta da principi della mutualita' ai sensi del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia. La cooperativa, pertanto, si prefigge di svolgere, per conto proprio o per conto di enti pubblici, statali, parastatali, locali e soggetti privati, siano questi persone fisiche, aziende o persone giuridiche, sia direttamente che tramite organismi consortili, le seguenti attivita', comunque nei limiti consentiti dalle leggi vigenti in materia e previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie e/o iscrizioni in albi o registri: a) gestione di esercizi commerciali al dettaglio di prodotti di medicinali non soggetti a prescrizione medica, prodotti medico veterinari, comprese le para-farmacie; b) la gestione di strutture turistico-ricettive, ivi comprese mense, ristoranti, alberghi, villaggi turistici, bar, motel, campeggi, aree sosta camper, bed and breakfast, affittacamere, case ed appartamenti per vacanza, porti turistici, stabilimenti balneari e pubblici esercizi in genere con riferimento al settore turistico/ricettivo; c) l'attivita' di parrucchiere, compreso la gestione di centri di estetica e centri benessere; d) la promozione dello sviluppo sociale ed economico della comunita' locale, attraverso attivita' di natura culturale ed artistica; e) la realizzazione di unita' immobiliari, anche con edilizia agevolata di tipo residenziale, abitative, industriali e commerciali da destinare alla vendita. 5. 2. La cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali; il tutto nei limiti consentiti dalla legge. 5. 3. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunita' contingenti - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La societa' potra' aderire, accettandone gli statuti, ad organizzazioni o associazioni nazionali di cooperative e mutue ed alle loro strutture regionali e provinciali. 5. 4. La societa' puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni in imprese costituite o da costituire, in consorzi, societa' di qualsiasi tipo o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, anche in associazioni temporanee d'impresa. Puo' chiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'unione europea, dallo stato, dalla regione, nonche' i contributi e i finanziamenti disposti dagli enti pubblici locali in genere, e da privati, inoltre potra' avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro genere, previste dalla legislazione vigente e futura per la creazione di nuove iniziative produttive nel mezzogiorno d'italia. 5. 5. Tutte tali attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. 5. 6. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche nei confronti di terzi non soci.
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