Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto l'attivita' di amministrazione fiduciaria dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e revisione contabile di aziende, nonche' la rappresentanza degli azionisti e degli obbligazionisti ai sensi della legge del 23 novembre 1939 n. 1966, del relativo regolamento di attuazione e delle successive modifiche ed integrazioni. Essa puo' altresi' compiere tutte le attivita' e funzioni consentite alle societa' fiduciarie e di revisione da ogni altra norma di legge , nonche' svolgere ogni altra operazione ritenuta necessaria ed opportuna per l'espletamento di mandati e di incarichi fiduciari, di organizzazione e di revisione aziendale assunti per conto terzi. Essa potra' compiere, nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo in vigore, in via non prevalente e solo in quanto strumentali per il conseguimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie che si riterranno necessarie od utili ed assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese, costituite o costituende, con oggetto analogo od affine al proprio. Rimane interdetto alla societa' il compimento delle seguenti operazioni: - esercitare attivita' di direzione e coordinamento di altre societa', cosi' come prevista dall'art. 2497 del codice civile; - attuare nel proprio interesse operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiducianti; - predisporre con i beni amministrati per conto dei propri fiducianti operazioni finanziarie con societa' controllanti, collegate e controllate senza la preventiva specifica istruzione del fiduciante; - contrarre debiti, assumere impegni finanziari e rilasciare garanzie sia in proprio sia nell'ambito della amministrazione dei beni per conto di terzi, salvo che si tratti di garanzie prestate e di impegni assunti per conto di fiducianti, utilizzando a tal fine i mezzi da questi messi a disposizione; ovvero avendo quale contropartita, a totale copertura degli impegni cosi' assunti, depositi in denaro, titoli o altri valori mobiliari, garanzie bancarie ed assicurative; - interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari; - espletare funzioni le cui attribuzioni, di carattere strettamente personale, siano riservate dalle leggi vigenti esclusivamente agli iscritti agli albi professionali e speciali, nonche' ogni attivita' per la quale la legge prevede il rilascio di preventiva apposita autorizzazione e, segnatamente, l'esercizio dell'attivita' di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni (intermediazione mobiliare professionale, nei confronti del pubblico); - emettere titoli, documenti e certificati comunque rappresentativi dei diritti fiduciari; - sollecitare il pubblico risparmio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 giugno 1974 n. 216 e successive modificazioni.
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