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Art. 4 - oggetto sociale la cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fine di speculazione privata. Essa e' costituita fra soci persone fisiche che, tramite la partecipazione alla cooperativa, intendono perseguire lo scopo di ricercare ed ottenere incarichi di lavoro da parte della committenza pubblica e privata alle migliori condizioni economiche e professionali, creando una struttura collettiva, che affronti i problemi del mercato e che superi le contraddizioni derivanti dalla specializzazione degli individui. Pertanto la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: - gestione servizi di pulizia e sgombero di locali adibiti a uffici, abitazioni ed altri usi e sia pubblici sia privati, - lavori di facchinaggio, carico, scarico, trasporto e quanto altro di pertinenza per conto di privati, enti pubblici e associazioni - servizi di custodia, sorveglianza e lavori in genere negli ambiti scolastici, uffici pubblici e privati, comunita' ed altri luoghi; - attivita' di montaggio e/o smontaggio mobili , arredi, pareti divisorie e allestimento stand e fiere nonche' lavori di manutenzione e di completamento di fasi di lavorazione da effettuarsi presso i locali della cooperativa, anche a mezzo di macchinari forniti dal cliente; - gestione e manutenzione di aree verdi, parchi, giardini pubblici e privati, impianti sportivi e ricreativi - gestione servizi di affissione. - attivita' di archiviazione documenti e pratiche d'ufficio; deposito mobili e/o arredi presso magazzino di proprieta' della cooperativa; - assumere la concessione di lavori, sia direttamente che tramite organismi consortili, da privati, dallo stato e da enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni; - gestione di cantieri per conto terzi ed effettuazione di sopralluoghi e dei servizi necessari. Per lo svolgimento delle attivita' la cooperativa potra' avvalersi di ogni strumento consentito dalla legge in vigore in materia occupazionale. La cooperativa, inoltre, potra' svolgere qualunque attivita' di natura mobiliare e immobiliare, concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma, anche al fine di facilitare l'ottenimento del credito dei soci e/o dagli enti cui la cooperativa aderisce e/o da o a favore di altre cooperative, fatta comunque eccezione per le attivita' riservate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. La cooperativa puo' compiere tutte le operazioni ed assumere tutte le iniziative che possono tornare utili al raggiungimento degli scopi sociali. Per gli scopi di cui sopra la cooperativa potra' istituire o partecipare ad iniziative di carattere didattico e formativo anche in collaborazione con altri soggetti privati o pubblici. La cooperativa si propone tra l'altro: - di promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale, l'attivita' ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci e pertanto migliorare le loro condizioni morali e materiali; - di promuovere e sviluppare il movimento cooperativo contribuendo alla diffusione dei principi della mutualita' e della cooperazione; - di perseguire una politica di qualificazione della propria organizzazione, attivando conseguentemente tutte le risorse necessarie; - di promuovere costantemente l'ingresso di nuovi soci cooperatori; - di istituire corsi primari o superiori di cooperazione all'istruzione professionale: progettazione, organizzazione e gestione di attivita' formative rivolte sia ai soci, sia ai dipendenti, sia a terzi (singoli privati, imprenditori privati, professionisti, enti pubblici, enti privati, ecc. ); la societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto: a) istituire o partecipare ad iniziative aventi carattere culturale, didattico e formativo nonche' dare vita ed organizzare tutte le attivita' e manifestazioni che si rendano necessarie alla divulgazione dei servizi offerti dalla cooperativa; b) assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni, in qualsiasi forma e modo, in societa', enti, associazioni, consorzi, societa' consortili pubblici e privati, nazionali ed esteri aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, il tutto esclusivamente in via strumentale ed accessoria rispetto alle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale e senza che tali operazioni possano mai assumere carattere prevalente ed in ogni caso con esclusione dell'esercizio di attivita' finanziarie nei confronti del pubblico e salvi i divieti e le limitazioni stabilite dalla legge; c) raccogliere prestiti limitatamente ai soli soci e dipendenti, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, ed esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 13 del d. P. R. N. 601/73 e dalla delibera del c. I. C. R. Del 3 marzo 1994 adottata in applicazione di quanto previsto dall'articolo 11 del d. Lgs. N. 385/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la realizzazione degli scopi predetti la cooperativa puo' utilizzare qualsiasi aiuto o provvidenza disposta dallo stato italiano, dalla comunita' europea o da altre istituzioni o enti pubblici e privati. La cooperativa puo' aderire sia come capogruppo sia come semplice aderente a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. La cooperativa puo' aderire ad enti di carattere locale o nazionale aventi lo scopo di assistere, tutelare o potenziare il movimento cooperativo, altresi' aderire a tutti gli organismi, enti, associazioni nazionali ed estere che abbiano quale scopo ed oggetto sociale il fine mutualistico e lo sviluppo della cooperazione. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento. I rapporti tra la societa' ed i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' ed i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dall'organo amministrativo e approvati dall'assemblea.
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