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I. La societa' ha per scopo la solidarieta' di mutuo soccorso in tutte le forme e modalita' consentite dalla legge e dal presente statuto, nel rispetto dei principi della mutualita', dello sviluppo della personalita' umana, della tutela sociale per la difesa dei diritti e dell'organizzazione dell'auto-aiuto tra i cittadini, sulla base del principio costituzionale della sussidiarieta'. Ii. Ai sensi dell'art. 5, comma 1 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, la societa' svolge, prevalentemente o esclusivamente, attivita' di interesse generale nelle seguenti aree: punto a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni punto b) interventi e prestazioni sanitarie punto c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni iii. Pertanto, in coerenza con gli articoli 1, 2 e 3 della legge 3818/1886 e il decreto legislativo n. 117 del 03 luglio 2017, la societa' si propone di svolgere, esclusivamente a favore dei soci e dei loro familiari conviventi, una o piu' delle seguenti attivita' e/o servizi: a) organizzare e gestire un sistema mutualistico negli ambiti sanitario, sociosanitario e socio-assistenziale a integrazione e complemento delle prestazioni previste dal sistema sanitario nazionale, sia in forma diretta che indiretta, nei limiti e con le modalita' stabilite da appositi regolamenti. A tale scopo, la societa' potra' avvalersi di convenzioni stipulate ? direttamente o tramite gli enti cui aderisce ? con presidi e strutture sanitarie, socio-sanitarie e singoli medici per offrire ai propri soci, a condizioni agevolate, l'accesso a prestazioni, servizi sanitari e socio-sanitari di cui necessitano; b) svolgere attivita' d'integrazione della spesa sanitaria, sociosanitaria e assistenziale a complemento delle prestazioni del sistema sanitario nazionale, sia per i soci e loro familiari conviventi che aderiscono singolarmente alla societa', sia per coloro che, fra i soci e loro familiari conviventi, aderiscono sulla base d'iniziative promosse da enti, mutue, associazioni, societa', sindacati, aziende, cooperative, anche in conformita' con contratti di lavoro, accordi, regolamenti, convenzioni; c) erogare ai soci e ai loro familiari conviventi servizi di assistenza di natura economica a fronte di vecchiaia, infortunio, invalidita' e malattia; d) erogare sussidi economici alle famiglie dei soci defunti; e) curare iniziative di solidarieta' sociale e di assistenza nei confronti di famiglie, anziani e/o soggetti non autosufficienti e di quanti si trovino in stato di bisogno, anche attraverso l'organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci che partecipano, nelle diverse forme, alla sua attivita' e, inoltre, tramite accordi di collaborazione con le organizzazioni di volontariato associativo e solidaristico; f) promuovere e organizzare, direttamente e/o in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e private, ricerche scientifiche, programmi d'informazione, formazione e comunicazione, convegni, seminari, dibattiti per la diffusione della cultura basata sui principi della sussidiarieta' fra pubblico e privato, della mutualita' e solidarieta', dello sviluppo della personalita' umana, favorendo l'esercizio del diritto alla salute; g) diffondere il rafforzamento dei principi della mutualita' e i legami di solidarieta' fra i soci, nonche' fra questi ultimi e gli altri cittadini bisognosi di aiuto, assumendo o aderendo, a questo scopo, a tutte le iniziative ritenute idonee a giudizio del consiglio di amministrazione; h) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali. Per realizzare quanto previsto ai punti di cui sopra, la societa' puo': 1) stabilire rapporti con organismi mutualistici a livello locale, regionale, nazionale o internazionale; 2) partecipare e/o aderire a consorzi, cooperative, mutue, societa' ed enti, sia pubblici che privati, e in genere a tutte le iniziative afferenti il settore mutualistico e sanitario; 3) promuovere, costituire e gestire fondi sanitari integrativi nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia; 4) effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari, purche' attinenti sia direttamente che indirettamente al conseguimento dello scopo sociale. I rapporti mutualistici con i soci e i loro familiari, nonche' con altre societa' di mutuo soccorso o fondi sanitari integrativi ai sensi dell'art. 3 della legge 3818/1886 e successive modificazioni e integrazioni, sono disciplinati da apposito regolamento, attraverso il quale sono stabiliti i limiti e le modalita' di erogazione delle prestazioni da parte della societa', cosi' come della contribuzione. Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge del 15 aprile 1886 n. 3818, la societa' puo' svolgere le sole attivita' previste nella suddetta legge e non puo' esercitare alcuna attivita' professionale.
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 65.12.00 indica: Assicurazioni diverse da quelle sulla vita.
Emva Società Di Mutuo Soccorso - Ets è conosciuta anche come: "EMVA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO", "ETS" e "EMVA SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - ETS".
Emva Società Di Mutuo Soccorso - Ets è classificata come "microimpresa" secondo i parametri UE (meno di 10 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 80.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.