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L'ente, nel campo della formazione, ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione nel proprio ambito territoriale di: iniziative di orientamento e prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro. L'ente, nel campo della sicurezza, ha per scopo lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli infortuni, l'igiene del lavoro ed in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte, suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative. L'ente si avvale: - della propria struttura tecnica; - delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente c. Cn. L. Dell'edilizia, stipulato tra le parti sociali nazionali di cui all'art. 1; - di soggetti pubblici o privati competenti in materia. Le attivita' dell'ente si esplicano in due aree operative, formazione e sicurezza, strettamente correlate tra di loro. 1. In particolare, le attivita' di orientamento e formazione di cui al comma 1 dell'art. 3 saranno rivolte a: a) giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari; b) giovani neo diplomati o neo laureati; c) giovani titolari di contratti di apprendistato o formazione-lavoro; d) personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese; e) manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore; f) lavoratori in mobilita' l'ente oraganizza ed attua attivita' di formazione specifica ed integrata per la sicurezza. In particolare, in conformita' a quanto stabilito dalla contrattualistica collettiva nazionale, stipulata dalle associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art. 1, nonche' dalla contrattazione integrativa stipulata dalle organizzazioni territoriali, tale formazione si rivolge a: a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore; b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione lavoro; c) tecnici, capisquadra, capocantiere e preposti; d) lavoratori occupati; e) tecnici preposti alle attivita' di controllo e verifica nei cantieri; f) coordinatori in materia di sicurezza e salute; rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; g) responsabili del servizio di prevenzione e protezione. 2. Nel campo della sicurezza, di cui al comma 2 dell'art. 3, l'ente: a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette: - allo svolgimento dei corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica; - all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia; - all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute; b) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute; c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle organizzazioni rappresentate nell'ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori; d) esercita ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti, le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonche' sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi per tale scopo di tecnici professionalmente qualificati. E) inoltre: - svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 20 del decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626; - svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori; - provvede alla istituzione e conservazione di un "anagrafe" dei nominativi dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'ente. F) rilascia apposita certificazione attestante l'avvenuta formazione. L'ente puo' sviluppare ogni attivita' di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonche' progetti in materia di sicurezza; inoltre fornisce consulenza alle imprese, alle oo. Ss. Presenti in consiglio di amministrazione, ai r. L. S. E r. L. S. T. , organizzando anche attivita' formative specifiche su richiesta delle stesse.
Parole chiaveEnte Scuola Maestranze Edili Prevenzione Sicurezza Di Pn opera prevalentemente nel macrosettore Servizi alle famiglie, con specializzazione in Istruzione, formazione e servizi educativi. In base alla codifica ATECO, il codice 85.32.09 rappresenta: Altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica.
Ente Scuola Maestranze Edili Prevenzione Sicurezza Di Pn rientra nella classificazione "microimpresa" (meno di 10 dipendenti).