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L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci. L'organo amministrativo puo' nominare direttori e preposti ovvero institori e/o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo puo' delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c. C. , ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o piu' dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalita' indicate nella delega stessa. Nel caso di nomina di piu' amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, potranno essere attribuiti agli stessi sia in via congiunta che in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e gli altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalita' di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via congiunta. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potra' essere assegnata una indennita' annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verra' determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione. Nel caso la societa' sia amministrata da un consiglio di amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e' stabilita dal consiglio stesso, sentito il parere del collegio sindacale se nominato. I soci possono anche determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. All'organo amministrativo potra', altresi', essere attribuito il diritto alla percezione di un'indennita' di fine rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, da costituirsi mediante accantonamenti annuali ovvero mediante apposita polizza assicurativa. La rappresentanza della societa', di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta, a seconda di quanto di volta in volta stabilito dai soci in sede di nomina ai sensi dell'art. 14) dello statuto: - all'amministratore unico; - al presidente del consiglio di amministrazione, al vice-presidente, se nominato, in caso di assenza o impedimento del presidente, e, nei limiti dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati, se nominati; - a ciascuno degli amministratori, congiuntamente ovvero disgiuntamente, a seconda di quanto di volta in volta stabilito dai soci in sede di nomina. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.
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