La societa' ha per oggetto esclusivo, l'acquisto a titolo oneroso da banche, nell'ambito di una o piu' operazioni di emissione (per tali intendendosi sia singole operazioni di emissione sia programmi di emissione) di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi dell art. 7-bis della legge n. 130 del 30 aprile 1999, sue successive modifiche ed integrazioni (la "legge 130/99") e relative disposizioni di attuazione ivi inclusi il decreto del ministero dell economia e delle finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il decreto mef ) e le disposizioni di vigilanza relative alle obbligazioni bancarie garantite contenute nella parte iii, capitolo 3, della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, come successivamente integrate e modificate (unitamente alla legge 130 e al decreto mef, la normativa sulle obg ), di: (i) crediti fondiari e ipotecari, anche individuabili in blocco; (ii) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco; (iii) titoli emessi nell ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura dei crediti di cui ai paragrafi (i) e (ii); (iv) ulteriori attivi idonei o attivi idonei integrativi che siano consentiti dalla normativa sulle obg; mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, nonche' la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre banche nell'ambito di una o piu' operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi dell art. 7-bis della legge 130/99. La societa' svolgera' le attivita' sopra indicate secondo i termini, le modalita' e le condizioni previste dalla normativa applicabile alle emissioni di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell art. 7-bis della legge 130/99. In conformita' alle predette disposizioni di legge, i crediti e i titoli acquistati dalla societa' e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite di cui al comma 1 dell art. 7-bis della legge 130/99 ed emesse nel contesto delle operazioni di emissione cui la societa' partecipi e a beneficio dei quali la societa' abbia prestato garanzia, delle controparti dei contratti derivati con finalita' di copertura dei rischi insiti nei crediti e nei titoli acquistati e degli altri contratti accessori, nonche' al pagamento degli altri costi dell operazione, in via prioritaria rispetto al rimborso dei finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti ai sensi del comma 1 dell art. 7-bis della legge 130/99. I crediti ed i titoli acquistati dalla societa' nell ambito di ciascuna operazione o programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli relativi alle altre operazioni o programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite nel cui contesto la societa' abbia prestato garanzie, sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori delle obbligazioni bancarie garantite emesse e dagli ulteriori creditori di cui al comma 2 dell articolo 7-bis della legge 130/99. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge 130/99, la societa' puo', inoltre, compiere le operazioni accessorie da stipularsi per la prestazione delle garanzie e per il buon fine delle operazioni o programmi di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi o comunque strumentali al raggiungimento del proprio oggetto sociale, nonche', nei casi in cui cio' sia consentito dalla normativa sulle obg, e con le modalita' e nei limiti ivi previsti, compiere operazioni di reinvestimento in altre attivita' finanziarie dei fondi derivanti dalla gestione dei crediti e dei titoli acquistati ai sensi del presente statuto e non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite e per il pagamento dei costi dell operazione. Nell ambito delle operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite cui partecipi, e con le modalita' e nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, la societa' potra' incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione dei servizi di cassa e di pagamento e compiere altresi' ogni altra attivita' consentita dalla normativa sulle obg.
Parole chiave
Legge
Titolo (finanza)
Decreto ministeriale
Norma giuridica
Rischio
Info Legali
Estense Cpt Covered Bond Srl
Ragione sociale
Estense Cpt Covered Bond S.R.L.
Codice Fiscale
50443847333
Partita IVA
50443847333
Sede legale
Via
Vittorio Alfieri,
1 ,
31015,
Conegliano
(Treviso)