Bis della legge n. 130 del 30 aprile 1999, sue successive modifiche ed integrazioni (la "legge 130/99") e relative disposizioni di attuazione ivi inclusi il decreto del ministero dell economia e delle finanze n. 310 del 14 dicembre 2006 (il decreto mef ) e le disposizioni di vigilanza relative alle obbligazioni bancarie garantite contenute nella parte iii, capitolo 3, della circolare n. 285 del 17 dicembre 2013, come successivamente integrate e modificate (unitamente alla legge 130 e al decreto mef, la normativa sulle obg ), di: (i) crediti fondiari e ipotecari, anche individuabili in blocco; (ii) crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni o garantiti dalle medesime, anche individuabili in blocco; (iii) titoli emessi nell ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti della medesima natura dei crediti di cui ai paragrafi (i) e (ii); (iv) ulteriori attivi idonei o attivi idonei integrativi che siano consentiti dalla normativa sulle obg; mediante l'assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, nonche' la prestazione di garanzia per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre banche nell'ambito di una o piu' operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite realizzate ai sensi dell art. 7 bis della legge 130/99. La societa' svolgera' le attivita' sopra indicate secondo i termini, le modalita' e le condizioni previste dalla normativa applicabile alle emissioni di obbligazioni bancarie garantite ai sensi dell art. 7 bis della legge 130/99. In conformita' alle predette disposizioni di legge, i crediti e i titoli acquistati dalla societa' e le somme corrisposte dai relativi debitori sono destinati al soddisfacimento dei diritti, anche ai sensi dell articolo 1180 del codice civile, dei portatori delle obbligazioni bancarie garantite di cui al comma 1 dell art. 7