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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza scopo di lucro. Il fine della cooperativa e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi sociali, socio-assistenziali, socio-sanitari ed educativi, incluse le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) d) l) e p) del d. Lgs 112/17 ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/91, art. 1, lett. A) e successive modifiche. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con i terzi. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita' si avvarra', prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente, ai sensi degli articoli 2513 e 2514 del codice civile. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. La cooperativa si propone, altresi', di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Di conseguenza la cooperativa potra' aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o servizio. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'assemblea dei soci. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, come piu' oltre determinati e considerata la complessita' dei summenzionati prevalenti ambiti, la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso l'utilizzo coordinato di tutti gli strumenti ad essa disponibili, gestendo e promuovendo servizi di carattere sociale, socio-assistenziale, socio-sanitario ed educativi cosi' come previsto dalla lettera a) dell'art. 1 della legge 381/1991 incluse le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p) del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106. In relazione a cio', in particolare in quanto previsto dalla lettera a) dell'art. 1 della legge 381/1991, la cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso la gestione di servizi sociali orientati a persone che si trovino in stato di bisogno o emarginazione, senza preclusione alcuna, con riferimento immediato e prioritario ai bisogni di minori in situazione di svantaggio ed abbandono, disabili fisici e psichici, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, persone immigrate, donne sole con figli, detenuti ed ex detenuti, anziani. Cio' attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi, che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato, o quali utenti, partecipino, nelle diverse forme, alla attivita' ed alla gestione della cooperativa. In relazione a cio' la cooperativa ha come oggetto diretto, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, le seguenti attivita': - interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328 e successive modificazioni. Servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive integrazioni e/o modificazioni e servizi e prestazioni di cui alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive integrazioni e/o modificazioni; - interventi e prestazioni sanitarie; - prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni, sia a carattere domiciliare che residenziale; - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui alle lettere a) e b), comma 4, art. 2 del d. Lgs 112 del 3 luglio 2017; nello specifico: - servizi socio-assistenziali ed educativi all'interno dei centri diurni e/o in centri residenziali ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate all'accoglienza, alla socializzazione e al miglioramento della qualita' della vita, nonche' altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; - servizi socio-assistenziali all'interno dei centri educati rivolti al sostegno scolastico ed alla creazione di attivita' e laboratori ludico-creativi, con la finalita' di creare un raccordo fra gli interventi promossi dalle diverse istituzioni (scuola, famiglia) cercando di attivare sinergie in modo da creare le condizioni ottimali per la crescita di ogni individuo; - servizi socio-educativi di sensibilizzazione della comunita' entro cui opera, al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; - servizi di accoglienza, custodia e socializzazione per bambini e adolescenti a carattere domiciliare, e/o presso centri di servizio pubblici e privati; - servizi socio-assistenziali ed educativi per l'infanzia effettuati presso scuole o strutture di accoglienza appositamente allestite, anche messe a disposizione da enti pubblici e privati; - gestione di strutture di accoglienza non residenziali per persone in situazioni di svantaggio; - servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi, di sostegno, di riabilitazione e cura, destinati alle famiglie, ai minori ed agli anziani che vertono in uno stato di bisogno e/o di svantaggio da effettuarsi presso il domicilio e/o presso le altre strutture di accoglienza, gli ospedali, le case di cura, i centri di riabilitazione e le case di riposo; - organizzazione di attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti nei limiti di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), l), e p) del decreto legislativo n. 112 del 3 luglio 2017; - attivita' assistenziali e di trasporto di infermi, feriti, disabili e/o persone in stato di bisogno, con appositi mezzi idonei, in uso proprio e in servizio di noleggio con conducente nei limiti delle normative vigenti; - servizi socio-sanitari, assistenziali e di primo soccorso di infermi, feriti, disabili, persone in stato di bisogno, ivi compreso il trasporto mediante appositi mezzi idonei al soccorso di malati e feriti, attrezzati per le cure piu' urgenti in uso proprio e in servizio di noleggio con conducente; - servizi socio-sanitari ed assistenziali ivi compresi il trasporto, mediante veicoli idonei ed appositamente allestiti, di materiali biologici, emoderivati, radiologici, di organi e comunque connessi agli scopi sociali della cooperativa, con appositi autoveicoli idonei, nel rispetto della normativa vigente; - servizi di teleassistenza e telesoccorso; - organizzazione di seminari, convegni, attivita' di formazione, informazione e consulenza in ambito sociale, educativo, socio-assistenziale e socio-sanitario nei limiti di quanto previsto dalle lett. D), l) e p) dell'art. 2 comma 1 d. Lgs 112/17. La cooperativa potra' svolgere altre attivita' connesse o affini ai servizi sopraelencati, incluse le attivita' collaterali e secondarie (a titolo esemplificativo: servizi di pulizia, ritiro farmaci, esami clinici, spesa alimentare, spedizioni, ristorazione, mensa, lavanderia) effettuate in via sussidiaria e strumentale nei limiti previsti dalla vigente normativa. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente oggetto. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla ue, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' inoltre avviare qualunque attivita' connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Infine, la cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/1/1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' dovranno essere appositamente regolate, definite e deliberate dall'organo amministrativo. ".
Parole chiaveL'azienda E.t.s. Croce Italia Società Cooperativa Sociale In Sigla: E.t.s. Croce Italia Soc. Coop. Sociale appartiene al macrosettore Servizi alle famiglie e si occupa di Servizi sanitari. Secondo la classificazione ATECO, il codice 86.90.42 indica: Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca.
E.t.s. Croce Italia Società Cooperativa Sociale In Sigla: E.t.s. Croce Italia Soc. Coop. Sociale è conosciuta anche come: "E.T.S. CROCE ITALIA", "E.T.S. CROCE", "SOCIETA E.T.S. CROCE", "COOPERATIVA E.T.S. CROCE", "SOCIETA E.T.S. CROCE ITALIA", "COOPERATIVA E.T.S. CROCE ITALIA", "SOCIETA COOPERATIVA E.T.S. CROCE", "SOCIETA COOPERATIVA E.T.S. CROCE ITALIA", "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. CROCE" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E.T.S. CROCE ITALIA".
E.t.s. Croce Italia Società Cooperativa Sociale In Sigla: E.t.s. Croce Italia Soc. Coop. Sociale è classificata come "piccola impresa" secondo i parametri UE (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.