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La societa' ha per oggetto esclusivo, anche per il tramite di associazione tra professionisti di cui all'art. 1 della l. 23 novembre 1939, n. 1815, l'esercizio dell'attivita' libero-professionale ed intellettuali che formano oggetto della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, revisore legale dei conti e consulente del lavoro. Nell'esecuzione dell'attivita' la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio della professione svolta in forma societaria, procedendo nel rispetto del decreto del ministro della giustizia di concerto con il ministro dello sviluppo economico del giorno 8 febbraio 2013 n. 34. Nell'esecuzione di ciascun incarico la societa' potra' avvalersi della collaborazione di ausiliari che agiranno sotto la direzione e responsabilita' dei soci professionisti cui l'incarico e' attribuito ed in caso di particolari attivita', ove ricorrano sopravvenute esigenze non prevedibili, potra' far ricorso a sostituti, nel rispetto degli obblighi di informazione previsti dalla normativa vigente in materia. Nell'esercizio della propria attivita' la societa' potra' svolgere attivita' tecniche meramente strumentali e complementari all'attivita' professionale, nonche' fornire servizi accessori che ne consentano o facilitino l'esercizio. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa' potra' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa', nei limiti di cui all'art. 2361 c. C. , purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio delle professioni sopra indicate ai sensi di legge, nonche' compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari necessarie o utili al raggiungimento dell'oggetto sociale purche' nei limiti della strumentalita' all'attivita' professionale, e con espressa esclusione di attivita' intrinsecamente commerciali, nonche' delle operazioni inerenti la raccolta del risparmio, di quelle previste dall'art. 106, d. Lgs. 385/1993 ed infine di tutte le altre operazioni che risultino vietate dalla presente e futura legislazione. Ai sensi dell'art. 2483 c. C. Nei limiti e con le modalita' ivi previste la societa' potra' inoltre emettere titoli di debito. L'emissione di titoli di debito e' deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo. L'incarico professionale conferito alla societa' puo' essere eseguito esclusivamente dai soci professionisti. A tal fine la societa' informa il cliente del suo diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad un socio professionista da lui scelto e gli comunica i nominativi degli ausiliari dei quali egli si avvale. La societa' e' tenuta ad osservare il regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. La societa' e' altresi' tenuta a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale in relazione agli incarichi conferiti alla societa'. Articolo 3/bis - prestazioni accessorie 3/bis. 1 obblighi generali delle prestazioni accessorie i soci professionisti della stp si impegnano a garantire la continuita', l'efficienza e la qualita' delle prestazioni professionali rese ai clienti della societa', contribuendo attivamente alla reputazione e al buon funzionamento della stessa. 3/bis. 2 rispetto degli standard qualitativi e deontologici i soci professionisti sono tenuti a conformarsi alle norme deontologiche stabilite dal rispettivo ordine professionale, nonche' agli standard qualitativi e operativi definiti dalla societa'. Ogni socio e' altresi' obbligato a rispettare le linee guida interne adottate dalla stp per assicurare omogeneita' e uniformita' nei servizi resi. 3/bis. 3 partecipazione alla gestione e formazione interna i soci professionisti partecipano attivamente alle attivita' di gestione e sviluppo della stp, con particolare riferimento a: - riunioni periodiche di aggiornamento e coordinamento; - programmi di formazione e aggiornamento continuo per il miglioramento delle competenze professionali; - tutoraggio e affiancamento dei nuovi soci e collaboratori, favorendo la condivisione delle competenze e delle best practices; - contributo alla definizione e all'aggiornamento delle procedure interne finalizzate al miglioramento dell'efficienza organizzativa. - esecuzione degli incarichi. 3/bis. 4 obbligo di supportare la societa' con infrastrutture o beni strumentali il socio professionista, qualora ne abbia la disponibilita', puo' fornire alla stp l'uso di beni strumentali o immobili a condizioni favorevoli per supportare l'attivita' professionale. 3/bis. 5 obblighi di disponibilita' e operativita' ogni socio professionista deve assicurare la propria disponibilita' operativa secondo le esigenze della societa', nel rispetto degli accordi interni e delle eventuali direttive deliberate dagli organi di amministrazione della stp. 3/bis. 6 prestazioni accessorie per i soci di capitale i soci di capitale, pur non esercitando l'attivita' professionale, hanno facolta' di esercitare le seguenti prestazioni accessorie, al fine di garantire il buon funzionamento della stp le quali consistono in: - promozione e supporto alla stp il socio di capitale puo' contribuire alla crescita della stp attraverso attivita' di networking, relazioni pubbliche e supporto in know how, mettendo a disposizione contatti e opportunita' di sviluppo commerciale ai fini di consulenze e attivita'. - conferire know-how o assistenza tecnica qualora il socio di capitale sia esperto in ambiti utili allo sviluppo della stp (es. Marketing, tecnologia, finanza), puo' fornire assistenza tecnica o gestionale alla societa' - networking e acquisizione clienti il socio di capitale puo' segnalare alla stp diverse opportunita' di business all'anno ed a partecipare ad attivita' promozionali per il rafforzamento della presenza della stp nel mercato di riferimento. - obbligo di riservatezza e non divulgazione il socio di capitale si obbliga a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni acquisite in relazione alla stp e ai suoi clienti, con espresso divieto di divulgazione o utilizzo a fini personali. Tali obblighi o facolta' si applicano anche al socio professionista.
Parole chiaveIl codice 69.20.11 (ATECO) descrive l'attività come: Servizi forniti da commercialisti.
Euclide Società Tra Professionisti A Responsabilita' Limitata è anche conosciuta con i nomi: "EUCLIDE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL", "EUCLIDE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI" e "EUCLIDE SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".
Il capitale sociale risulta essere di 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.