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Art. 4 di statuto = la societa' ha per oggetto esclusivo la realizzazione di una o piu' operazioni di cartolarizzazione di crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 e successivi provvedimenti di attuazione ("legge 130/99"), mediante l'acquisto a titolo oneroso (da parte della societa' ovvero di altra societa' costituita ai sensi della legge 130/99) di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri, individuabili in blocco se si tratta di una pluralita' di crediti, finanziato attraverso l'emissione (da parte della societa', ovvero di altra societa' costituita ai sensi della legge 130/99) dei titoli di cui agli articoli 1, comma 1, lett. B), e 5 della predetta legge 130/99. La societa' potra' altresi' realizzare operazioni di cartolarizzazione di crediti secondo le modalita' di cui all'articolo 7 della legge 130/99. Qualora i titoli emessi nell'ambito di una o piu' operazioni di cartolarizzazione realizzate dalla societa' siano stati dotati di rating e tali titoli non siano stati ancora rimborsati o estinti, la societa' potra' procedere alla realizzazione di una nuova operazione di cartolarizzazione soltanto subordinatamente alla conferma scritta da parte delle agenzie di rating coinvolte nelle precedenti operazioni che il rating dei titoli in essere non sara' pregiudicato o influenzato negativamente dalla nuova operazione di cartolarizzazione. In conformita' alle disposizioni della legge 130/99 e dei relativi provvedimenti di attuazione, i crediti acquistati dalla societa' nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' e da quelli costituiti dai crediti acquistati nell'ambito di eventuali altre operazioni di cartolarizzazione compiute dalla societa'. Ognuno di tali patrimoni separati e' destinato in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi, dalla societa' o da altra societa', per finanziare l'acquisto dei crediti che del suddetto patrimonio fanno parte, nonche' al pagamento dei costi della relativa operazione di cartolarizzazione. Su ciascun patrimonio separato, pertanto, non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei suddetti crediti. Nei limiti consentiti dalle disposizioni della legge 130/99, la societa' puo' compiere operazioni finanziarie accessorie da stipularsi per il buon fine delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, reinvestire in altre attivita' finanziarie i fondi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei diritti derivanti dai titoli emessi per finanziare l acquisto dei medesimi crediti. La societa' potra' anche realizzare operazioni con struttura rotativa (revolving), ossia che contemplino l'utilizzo degli incassi derivanti dalla gestione dei crediti acquistati prima o in coincidenza dell'emissione dei titoli per l'acquisto di ulteriori crediti. Ai sensi dell'art. 3 della legge 130/99 anche tali ulteriori crediti costituiranno patrimonio separato sul quale non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi nel contesto della medesima operazione. Nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione da essa realizzate, la societa' potra' incaricare soggetti terzi per la riscossione dei crediti acquistati e per la prestazione dei servizi di cassa e di pagamento e compiere altresi' operazioni di cessione dei crediti acquistati nonche' ogni altra attivita' che le e' consentita dalla legge 130/99.
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