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La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci e previo ottenimento delle eventuali autorizzazioni necessarie e dell'iscrizione in un'apposita sezione speciale dell'albo professionale tenuto dall'ordine territoriale, ha per oggetto le seguenti attivita' libero-professionali ed intellettuali, che possono implicare anche il concorso di piu' professionalita': a) l'esercizio della professione di avvocato ed in particolare dell'attivita' professionale di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, nonche' l'attivita' di assistenza e difesa in giudizio, nonche' l'attivita' di assistenza e consulenza legale stragiudiziale; b) l'esercizio di altre professioni protette e non nel rispetto della normativa vigente e sempre con prevalenza dell'attivita' meglio descritta alla precedente lettera a). Qualora specifiche norme di legge riservino determinate attivita' ad iscritti in specifici albi o registri professionali, tali attivita' debbono essere svolte unicamente da soci professionisti iscritti ai medesimi albi o registri. Nell'esecuzione dell'attivita' forense la societa' dovra' garantire che tutte le prestazioni professionali siano eseguite da soci in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della professione forense. La cooperativa provvede a stipulare una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilita' civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, purche' cio' non determini fattispecie di incompatibilita' con l'esercizio delle attivita' professionali sopra indicate. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. Scopo mutualistico - lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana e dall'attuale regolamentazione professionale, anche in relazione alla loro appartenenza ad una delle due categorie di soci ordinari di cui all'articolo 8 del presente statuto . La cooperativa adottera' apposito regolamento al fine di disciplinare in modo dettagliato lo svolgimento dello scambio mutualistico cosi' come disciplinato dall'art. 2521 e nel rispetto del principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. Tale regolamento disciplina, tra l'altro: a) le caratteristiche dei soci che svolgono attivita' professionale legale o di altra specie; b) i criteri e le modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla cooperativa sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; c) i criteri e le modalita' affinche' la designazione del socio avvocato o altro professionista sia compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; d) i criteri e le modalita' con i quali il socio incaricato puo' avvalersi di ausiliari ovvero puo' essere sostituito, il tutto nel rispetto degli obblighi di informazione verso il cliente e del dissenso del medesimo previsti dalla vigente normativa; e) le caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo in considerazione della natura delle prestazioni professionali, nonche' degli eventuali altri rapporti di lavoro consentiti dalla legge nell'ambito delle leggi professionali; f) le modalita' di remunerazione. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci.
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