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La societa' ha per oggetto l'attivita' di: 1. 1 recupero "stragiudiziale" e riscossione di crediti per conto terzi, ai sensi dell'art. 115 del t. U. L. P. S. , per tale intendendosi la gestione, l'incasso ed il recupero per conto di terzi di crediti insoluti, in qualsiasi modalita' di contatto con il debitore, nel rispetto delle norme vigenti, nonche' l'espletamento delle attivita' connesse e strumentali, il tutto da svolgersi nel rispetto delle prescrizioni della normativa in materia, previo ottenimento delle licenze previste dalla legge e previa iscrizione negli albi previsti dalla normativa anche regolamentare del settore. In particolare, l'attivita' di recupero e riscossione dei crediti per conto terzi comprende: - lo svolgimento, relativamente a soggetti giuridici e/o persone fisiche, di accertamenti avvalendosi della consultazione di pubblici registri ovvero acquisendo informazioni presso fonti private, comunque nel rispetto dalla normativa vigente; - l'attivita' esecutiva e l'organizzazione materiale per la gestione, il sollecito e il recupero dei crediti per conto di terzi; - l'attivita' di collegamento tra ente creditore e debitore finalizzata alla gestione, sollecito e recupero bonario del credito; - il coordinamento dei servizi di recupero crediti giudiziale svolti da soggetti qualificati ed abilitati all'esercizio delle attivita' riservate per legge sia come singoli legali che come studi legali anche associati, esterni all'organizzazione sociale, sia su mandato conferito dalla societa' che, eventualmente, per i mandati conferiti direttamente dal creditore; - il rintraccio sia telefonico, telematico che domiciliare dell'obbligato; - l'attivita' di recupero che comporti qualsiasi rapporto (telefonico, epistolare, telematico, domiciliare o altro) con l'obbligato ovvero nel rispetto della normativa sulla riservatezza con congiunti e terzi in genere; - l'esazione domiciliare; - la prestazione di servizi contabili e amministrativi in favore di terzi, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione amministrativa delle operazioni di imputazione degli incassi, nonche' consulenza in favore di terzi sull'organizzazione delle predette attivita'. 1. 2 la societa' potra' inoltre acquistare, a titolo definitivo, crediti al fine dello svolgimento dell'attivita' di recupero "stragiudiziale" ai sensi dell'art. 115 del t. U. L. P. S. , al ricorrere delle seguenti condizioni: 1) i crediti sono acquistati al fine esclusivo del recupero e sono ceduti da: i) banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della banca d'italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero; ii) soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purche' si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine, l'esistenza di garanzie reali o personali; 2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla societa' acquirente non superano l'ammontare complessivo del patrimonio netto; 3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevando a tali fini l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento. 1. 3 la societa' potra' altresi': - prestare consulenza ed assistenza a societa', enti e imprese afferente l'attivita' di recupero crediti e la pianificazione del relativo processo; - prestare servizi di informazione nel settore della gestione del credito; - prestare servizi di elaborazione dati relativi alla predetta attivita' peculiare per conto delle imprese e di privati; - realizzare due diligence su crediti di proprieta' di terzi nonche' due diligence documentali in genere; - prestare consulenza ed assistenza a societa', enti e imprese in materia di i) finanza strutturata; ii) ricerca, negoziazione e ottenimento di risorse finanziarie (con espressa esclusione di ogni attivita' riservata ai soggetti iscritti negli appositi albi); iii) operazioni di finanza straordinaria; iv) operazioni di ristrutturazione finanziaria e del debito; v) rinegoziazione del debito; 1. 4 la societa', in via non prevalente bensi' strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potra' prestare garanzie personali e reali anche a favore di terzi (ma non nei confronti del pubblico), potra' assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, societa', consorzi, costituite o da costituirsi. E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attivita' qualificata dalla legge come finanziaria. 1. 5 sono tassativamente escluse dall'attivita' sociale lo svolgimento professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento e delle altre attivita' riservate di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'appello al pubblico risparmio di cui al medesimo decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di raccolta del risparmio tra il pubblico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 nonche' lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualsiasi altra attivita' finanziaria soggetta a riserva di legge. E' altresi' escluso lo svolgimento di qualsiasi attivita' professionale riservata.
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