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Articolo 2. La societa' ha per oggetto le seguenti attivita': - l'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nazionale ed internazionale, nei modi e nei termini previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e sue successive modifiche ed integrazioni, e dal regolamento (ce) 1071/2009, come modificato dal legislatore nazionale, mediante impiego di ogni tipologia di veicoli, ivi compresi quelli appositamente attrezzati con cisterne, anche per trasporti di merci pericolose, con botti per calcestruzzo, con casse mobili, containers ed affini; - l'attivita' di agenzia intermediaria di trasporti e spedizioni di merci; - l'attivita' di spedizioniere (anche doganale in presenza dei titoli necessari), di cui alla legge 14/11/1941, n. 1442, e successive modifiche, con il compito di assumere, a norma delle disposizioni in materia, gli incarichi in virtu' di mandati scritti o verbali per concludere, in nome proprio e per conto dei mandanti, i contratti di trasporto delle merci via terra, via strada/rotaia e via mare (trasporti intermodali) o per via aerea; - subordinatamente al conseguimento dei titoli abilitanti, quali licenze e/o autorizzazioni, l'effettuazione dei servizi postali liberalizzati ai sensi del d. Lgs. 22/07/1999, n. 261, e successive modifiche ed integrazioni, comunque non riservati al gestore pubblico, ma rientranti nel servizio cosiddetto universale, ed in particolare: a) la fornitura dei servizi relativi alla raccolta, al trasporto, alla lavorazione, allo smistamento ed alla distribuzione degli invii postali fino a kg. 2 (due), e dei pacchi postali fino a kg. 20 (venti); b) raccolta, trasporto, lavorazione, smistamento e distribuzione di posta massiva e della pubblicita' diretta per corrispondenza in grandi numeri; c) servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii assicurati, esclusi quelli riservati al gestore pubblico; d) servizi non rientranti nel servizio universale, tra i quali: raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali oltre i kg. 2 (due) e dei pacchi oltre i kg. 20 (venti); i cosiddetti servizi a valore aggiunto (corriere espresso, consegna nelle mani del destinatario, tracciamento elettronico, ecc?. ); il recapito di posta elettronica a data o ora certa; e) lavorazione a ciclo integrato con impiego di appositi macchinari e tecnologie e con ricorso ad idonei mezzi di trasporto stradale per il soddisfacimento e l'ottimizzazione di ciascuno dei servizi postali come sopra individuati; - l'affitto, noleggio e locazione di automezzi senza conducente adibiti al trasporto di merci per conto di terzi (art. 84 c. D. S. , commi 2 e 3), con l'osservanza delle vigenti direttive comunitarie come recepite; - le attivita' connesse con l'autotrasporto e con il ruolo di intermediario e di spedizioniere, mediante servizi di logistica, deposito, stoccaggio, magazzinaggio, imballaggio e facchinaggio delle merci e beni in genere, da esercitare mediante l'impiego di appositi immobili, strutture, macchine e macchinari detenuti a qualsiasi titolo; - servizi di scorta tecnica per trasporti eccezionali previsti dal vigente codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione; - l'effettuazione dei servizi di noleggio con conducente per trasporto di persone con l'impiego di autobus, autovetture, motocarrozzette e motoveicoli; dei servizi di linea per il trasporto pubblico di persone a livello locale, regionale, nazionale e internazionale, e dei servizi di trasporto scolastico, con impiego di autobus, scuolabus e minibus (artt. 85 e 87 c. D. S. ); - l'attivita' di locazione senza conducente di veicoli ad uso speciale e di veicoli destinati al trasporto di cose la cui massa complessiva non sia superiore a 6 (sei) tonnellate, di veicoli aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente, destinati al trasporto di persone, di motocicli e motocarrozzette (art. 84 c. D. S. ); - l'attivita' di locazione con o senza conducente (nolo a caldo e/o nolo a freddo): a) di autoveicoli per uso speciale come definiti dall'art. 54 del c. D. S. E dall'art. 203 del relativo regolamento di esecuzione (d. P. R. 495/1992), muniti permanentemente di speciali attrezzature, quali ad esempio: autopompe per calcestruzzo, autospazzaneve, autoveicoli gru, autoveicoli scala, e simili, non soggetti all'applicazione della disciplina sull'autotrasporto delle merci a norma dell'art. 30, comma d), della legge 6/6/1974, n. 298; b) di macchine agricole, di ruspe, pale meccaniche e di macchine operatrici in genere (compresi i carrelli elevatori), come meglio definite dal vigente codice della strada; - l'attivita' di officina di manutenzione e di autoriparazione ad uso proprio e per conto di terzi di ogni tipologia di veicoli stradali, compresi rimorchi e semirimorchi, con le sezioni di meccatronica, di carrozzeria, e di gommista, ovvero con alcune di esse, nel rispetto della legislazione vigente in materia. E' compresa in tale attivita' anche l'autoriparazione delle macchine agricole e dei rimorchi agricoli. Essa potra' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento dello scopo sociale, stipulare mutui e finanziamenti, assumere e concedere partecipazioni in o ad imprese aventi oggetto analogo e connesso al proprio. E' escluso in ogni caso lo svolgimento di attivita' vietate o riservate a norma della legge n. 197/1991, nonche' del d. Lgs. N. 58/1998 e del d. Lgs. N. 385/1993.
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