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La cooperativa non ha scopo di lucro. A norma dell'articolo 2514 c. C. La cooperativa intende perseguire i principi della mutualita' prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa: 1. Il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; 2. Il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 3. Il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; 4. L'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Il rapporto mutualistico tra soci e cooperativa ha ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte del socio, sulla base di previsioni di regolamento che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci, come disciplinato dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito regolamento ai sensi della citata legge n. 142/01 e successive modifiche ed integrazioni. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci . In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dall'organo amministrativo, devono essere approvati dalle assemblee con le maggioranze previste dallo statuto. La societa' aderisce all'unione europea delle cooperative (uecoop). Considerata l'attivita' mutualistica della societa', nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' avanti determinati, la cooperativa ai fini del raggiungimento degli scopi sociali ha come oggetto lo svolgimento di attivita' relative a: - consulenza ed assistenza amministrativa, finanziaria, fiscale, contabile e direzionale, ambientale e della sicurezza, legale e del lavoro, rivolta ad imprese, privati ed enti pubblici; - consulenza gestionale e consulenza direzionale con particolare riferimento alla politica ed alle strategie aziendali e di pianificazione, all'organizzazione, all'efficienza, al controllo, alla gestione dell'informazione ed allo sviluppo; - consulenza in materia di gestione del marketing ed in particolare diretta all'analisi e formulazione di strategie di marketing, formulazioni di politiche in materia di servizio clienti, di prezzi, canali di pubblicita', distribuzione e design; - servizi contabili, amministrativi, di gestione ed elaborazione dati; - servizi di formazione di personale e di figure professionali; - servizi di organizzazione di fiere, mostre, congressi, convegni, conferenze, meeting, eventi ludici, musicali, teatrali, culturali, eventi sociali in genere, e la prestazione di tutti i servizi pertinenti; - creazione e gestione di servizi digitali e telematici dedicati a privati, imprese ed enti pubblici; - creazione, vendita ed assistenza software. La cooperativa potra' svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attivita' connessa agli scopi sopra elencati, nonche' compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attivita' sociali. A tale scopo puo' richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'u. E. , banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati. La cooperativa potra', inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attivita' previdenziali, assistenziali e mutualistiche. La cooperativa potra' aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c. C. La cooperativa potra' infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2526 c. C. La cooperativa potra' realizzare ogni altra attivita' direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. La societa', al fine del perseguimento dei suoi scopi, puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi.
Parole chiaveL'area di business di Evolvia Group Societa Cooperativa A Responsabilita Limitata è il macrosettore Servizi alle imprese, settore Consulenza societaria. L'attività principale è classificata con codice ATECO 70.22.09: Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.
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Evolvia Group Societa Cooperativa A Responsabilita Limitata è definita come "microimpresa" secondo gli standard europei (meno di 10 dipendenti). La dotazione di capitale sociale è pari a 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.