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5. 1 la societa' ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita' nel settore immobiliare: - la gestione ed amministrazione di beni immobili di qualsiasi genere; - la loro compravendita, costruzione, ristrutturazione, ammodernamento e locazione, sia in proprio che per conto terzi; - la prestazione di servizi nel ramo immobiliare quali la locazione per finalita' turistico-alberghiera; - la gestione di strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere in genere ed in particolare: la gestione di hotel, case ed appartamenti per le vacanze, l'esercizio di affittacamere, bed and breakfast e di complessi turistici ed agro-turistici; il tutto con la prestazione dei servizi e delle forniture connesse e/o necessarie. Nell'ambito di tale oggetto la societa' potra' svolgere, in via non prevalente, tutte quelle operazioni strumentali (commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, purche' non nei confronti del pubblico) che dall'organo amministrativo venissero ritenute necessarie od utili per il conseguimento degli scopi sociali o che comunque siano connesse od affini al loro conseguimento. In ogni caso alla societa' e' espressamente inibita la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (e successive modificazioni), l'attivita' fiduciaria, le attivita' di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 (e successive modificazioni), l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (e successive modificazioni), le attivita' di intermediazione finanziaria il cui esercizio esclusivo e' riservato ai soggetti autorizzati ai sensi del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, l'attivita' di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari di cui all'art. 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108 (e successive modificazioni), l'attivita' di mediazione nel settore immobiliare e qualsiasi attivita' che per legge o regolamento sia sottoposta a particolari autorizzazioni o abilitazioni non rilasciate alla societa' ovvero riservata ad iscritti in albi professionali o a soggetti con dati requisiti non posseduti dalla societa'. Articolo 6 - capitale sociale ed azioni 6. 1 - il capitale sociale e' di euro 50. 000 (cinquantamila) ed e' diviso in 50. 000 (cinquantamila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 (uno) ciascuna. Le azioni sono rappresentate da titoli azionari. 6. 2 - i titoli azionari sono nominativi, vengono emessi nel rispetto delle indicazioni previste dall'art. 2354 del codice civile e sono liberamente trasferibili con le modalita' di cui all'art. 2355, commi 3 e 4, del codice civile, salvo quanto previsto all'art. 11 di questo statuto. A ciascun socio e' assegnato un numero di azioni proporzionali alla partecipazione al capitale sociale sottoscritta e per un valore non inferiore al suo conferimento. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. 6. 3 - il capitale sociale potra' essere aumentato, anche con conferimenti di beni in natura e di crediti, in una o piu' volte in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci che stabilira' anche se le azioni devono essere emesse alla pari o con sovrapprezzo. E' espressamente esclusa la possibilita' di aumentare il capitale mediante conferimento di prestazioni d'opera e/o di servizi. 6. 4 - in caso di aumento di capitale, anche per effetto di emissione di obbligazioni convertibili in azioni, le nuove azioni - appartenenti a qualsivoglia categoria - e/o le nuove obbligazioni convertibili saranno riservate in opzione ai soci ed agli obbligazionisti possessori rispettivamente delle azioni e delle obbligazioni convertibili preesistenti ai sensi dell'art. 2441 del codice civile: fermo restando che sui diritti di opzione inerenti gli aumenti di capitale non esercitati dai soci o dagli obbligazionisti che ne sono titolari spetta, ai sensi del successivo art. 11, il diritto di prelazione da parte degli altri soci e dei portatori di obbligazioni convertibili. 6. 5 - nel caso in cui, per qualsiasi causa, le azioni o i diritti alle stesse inerenti appartengano a piu' persone, i diritti dei comproprietari dovranno essere esercitati da un rappresentante comune. 6. 6 - non sono previste prestazioni accessorie da parte dei soci ai sensi dell'art. 2345 del codice civile. 6. 7 - il capitale potra' essere ridotto nei casi e con le modalita' di legge, mediante deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci. La copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della societa', redatta ai sensi dell'art. 2446 cod. Civile, non deve restare depositata, con le osservazioni del collegio sindacale, nella sede della societa' durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, ma sara' letta ed illustrata, unitamente alle osservazioni del collegio sindacale, durante l'assemblea dei soci.
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