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La societa' svolge esclusivamente attivita', in forma associata, di esercizio della professione forense, in tutte le forme consentite dalla normativa nazionale e comunitaria, nei limiti delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 5 e 6 della legge 247 del 31 dicembre 2012 dettante disposizioni in materia di "nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" e s. M. I. E proroghe. La societa' non ha carattere di esclusivita'; pertanto, e' consentito agli associati lo svolgimento di attivita' professionali e/o incarichi al di fuori dell'attivita' della societa', nei limiti fino ad ora svolti, per quelle in essere e, con il consenso di tutti i soci per quelle/i future/i. I ricavi ed i costi derivanti da tali attivita' professionali, come pure ogni responsabilita' ad essa connessa, non coperta da polizza assicurativa stipulata dall'associazione, faranno esclusivamente carico all'associato interessato. Ogni associato dovra' rispettare rigorosamente le norme, anche deontologiche, nazionali o comunitarie. I soci dovranno rendere noti ai singoli clienti - nello svolgimento degli incarichi ed, in specie, in occasione dell'accettazione di mandati professionali - il loro rapporto con la societa'. Ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale la societa' potra' altresi' assumere, sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni (ma non in via esclusiva e nemmeno prevalente, non ai fini del collocamento, e comunque con esclusione dell'esercizio professionale nei confronti del pubblico) in altre societa' od enti con oggetto analogo, affine o connesso al proprio. Essa puo' altresi' compiere, nel rispetto della normativa vigente, tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, finanziarie e creditizie, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; al medesimo fine e con le limitazioni di cui al precedente comma, essa puo' pure prestare, anche per conto terzi, avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale. In ogni caso la compagine sociale dovra' essere costituita, da almeno 2/3 (due terzi) da avvocati iscritti all'albo e/o da professionisti iscritti nei rispettivi albi di altre professioni cosi' come disposto dalla legge.
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