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4. 1 considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: l'attivita' di decoratori, pittori ed imbianchini, nonche' l'attivita' di commercio al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti, accessori e quant'altro utile e necessario per svolgere l'attivita' di imbianchini, pittori, decoratori e di edilizia; nonche' oggetti di hobbistica nel mondo dell'edilizia. 4. 2 la cooperativa puo' svolgere con finalita' mutualistica qualunque altra attivita' connessa agli scopi sopra elencati, nonche' compiere tutti gli atti o transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie ed utili per la realizzazione degli scopi e delle attivita' sociali, anche assumendo partecipazioni o interessenze in altre societa' o imprese aventi scopi affini, analoghi o collegati al proprio; puo' infine assorbire e rilevare dette aziende. Puo' altresi' concedere garanzie a terzi, sia di natura personale che reale. Le operazioni suddette ed in particolare quelle finanziarie, non sono dirette al pubblico, ne' sono prevalenti ne' rientrano nelle attivita' di cui al d. Lgs. 385/93 o alla l. 1/91 e neppure nell'attivita' di cui al d. Lgs. 415/96, ma sono finalizzate esclusivamente al miglior conseguimento dell'oggetto sociale. 4. 3 puo' rendersi acquirente di beni e diritti strumentali all'esercizio della propria attivita'. A tale scopo puo' richiedere contributi e finanziamenti ad ogni livello istituzionale, comprese banche private e d'affari, sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati. 4. 4 la cooperativa puo' inoltre dare l'adesione ad enti ed organismi economici o fidejussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attivita' previdenziali, assistenziali e mutualistiche. 4. 5 la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 4. 6 la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. 4. 7 la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C.
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