Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Considerato lo scopo mutualistico della cooperativa, cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) la gestione di esercizi commerciali, pubblici esercizi, impianti di distribuzione di carburante, strutture ricreative, di animazione e turistiche; b) l'organizzazione e la gestione di attivita' culturali, sportive e ricreative a vantaggio dei soci; c) la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o privati per far ottenere ai soci migliori condizioni nell'acquisizione di beni e servizi; d) l'organizzazione di servizi alla persona con particolare riguardo all'assistenza ed al sostegno domiciliare per gli anziani ed i non autosufficienti. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Essa puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese o societa', specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. Gli amministratori sono autorizzati a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalita' ivi previste.
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