Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita', senza finalita' speculative e ha per scopo quello di: - fornire ai soci beni e servizi alle migliori condizioni di mercato; - salvaguardare gli interessi dei soci e dei consumatori in genere, promuovendo iniziative necessarie a favorire la soluzione di problemi sociali, economici e tecnici; - favorire la vendita dei prodotti della cooperazione agricola e di produzione e lavoro e dell'artigianato locale. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) provvedere all'acquisto, preferibilmente presso o mediante enti cooperativi, di beni di consumo e merci di qualsiasi specie, all'eventuale loro produzione ed alla loro successiva vendita; b) provvedere all'esercizio d'attivita' culturali, ricreative, sportive a favore dei soci e delle loro famiglie mediante apposite iniziative; c) provvedere alla gestione di magazzini per la vendita all'ingrosso; d) organizzazione di servizi accessori e complementari alla distribuzione; e) la gestione di esercizi pubblici per la somministrazione di pasti e bevande, anche alcoliche, quali bar, ristoranti, pizzerie, tavole calde, nonche' centri sportivi, alberghi o strutture ricettive in genere. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti ai medesimi; potra' inoltre assumere partecipazioni in altre societa', anche di capitali, o in imprese, enti od organismi aventi scopi analoghi o affini o che svolgono attivita' che possono essere utili per il perseguimento dello scopo sociale. Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la societa' potra' promuovere la raccolta di prestiti esclusivamente fra i soci. La raccolta sara' disciplinata in conformita' alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di raccolta del risparmio. Inoltre, le somme che i soci verseranno alla societa' o che questa trattera' a titolo di prestito per il conseguimento dello scopo sociale non dovranno superare, per ciascun socio persona fisica, la somma massima consentita per le agevolazioni fiscali previste dalla legge. Gli interessi eventualmente corrisposti sulle predette somme non potranno superare il saggio massimo fissato dalla stessa legge.
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