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L'esercizio e la gestione di farmacie nei limiti consentiti dalla legge e quindi la preparazione e la dispensazione al pubblico di tutti i prodotti normalmente in vendita nelle farmacie quali, a titolo meramente esemplificativo, specialita' medicinali, prodotti galenici e officinali, dispositivi e presidi medico-chirurgici, articoli sanitari e ogni altro prodotto affine, medicinali omeopatici, alimenti per l'infanzia e dietetici speciali, alimenti e integratori alimentari, alimenti funzionali, prodotti parafarmaceutici e dietetici, prodotti di erboristeria, apparecchi medicali ed elettromedicali, vestiario con caratteristica di articolo sanitario, presidi ed articoli sanitari, ausiliari terapeutici, ortopedia, articoli di assistenza ed educativi per la prima infanzia e psico-pedagogici, giocattoli propedeutici, prodotti di cosmesi e dermocosmesi, prodotti di profumeria alcolica e non alcolica, articoli ed apparecchi di cosmesi ed estetica del viso e del corpo e servizi connessi, articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica, nonche' prodotti per la cura del corpo e il benessere, la salute e l'igiene della persona e ogni altro prodotto analogo o affine a quelli sopra indicati. La societa' puo' altresi' erogare ogni prestazione e servizio consentito, quali ad esempio l'effettuazione di test di autoanalisi, non mediche con o senza utilizzo di apparecchiature, l'effettuazione di test di autodiagnosi, la prenotazione di prestazioni mediche e salutistiche e la relativa refertazione, la rivendita, la diffusione e la distribuzione di pubblicazioni d'interesse sanitario o farmaceutico, il noleggio di apparecchi e dispositivi medici ed elettromedicali nonche' ogni altro servizio sanitario o parasanitario a favore degli utenti del servizio farmaceutico. La societa' puo' altresi' occuparsi della produzione e/o dispensazione di tutti i prodotti e articoli della tabella speciale per le farmacie (allegato 9, decreto ministro dell'industria n. 375/81 e s. M. I. ), nonche' la preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (art. 5, d. Lgs. N. 114/98 e s. M. I. ) compatibili con l'esercizio della farmacia. Puo' inoltre svolgere tutti gli altri servizi, attivita' e prestazioni consentite, o comunque poste a carico della farmacia, dalla legge o dalle norme convenzionali. La societa' potra' assumere la gestione di altre strutture di vendita al pubblico di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e sanitari se e nella misura in cui cio' sia consentito dalle norme tempo per tempo vigenti. La societa' potra' ex art. 100, secondo comma, del d. Lgs. 219/2006 e successive modifiche, svolgere altresi' attivita' di vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici, anche per uso veterinario, omeopatici, erboristici, dietetici, di alimenti, di articoli di assistenza ed educativi, di prodotti per la prima infanzia e psicopedagogici, di vestiario con caratteristica di articolo sanitario, di presidi ed articoli sanitari, ausiliari terapeutici, di ortopedia, di profumeria alcolica e non alcolica, di prodotti di cosmesi ed estetica del viso e del corpo, di prodotti affini e complementari e di prodotti parafarmaceutici in genere secondo quanto consentito dalla legge e da ogni disposizione tempo per tempo applicabile, e nelle forme dalle stesse previste, nonche' subordinatamente all'acquisizione di ogni provvedimento autorizzativo e/o concessorio eventualmente necessario. Secondo quanto consentito dalla legge e da ogni disposizione tempo per tempo applicabile e nelle forme dalle stesse previste, nonche' subordinatamente all'acquisizione di ogni provvedimento autorizzatorio e/o concessorio eventualmente necessario, la societa' potra' mettere a disposizione operatori socio-sanitari, infermieri e fisioterapisti per l'effettuazione a domicilio di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, potra' collaborare alle iniziative volte a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio nonche' a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza. Essa potra' altresi' erogare servizi sanitari ed affini effettuabili ai sensi di legge, quali: - servizi di primo livello, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, previa formazione dei farmacisti che vi operano; - servizi di secondo livello ai singoli assistiti su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti defibrillatori semiautomatici; - effettuazione di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo; - effettuazione di attivita' attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico dei cittadini, ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Le attivita' e i servizi rientranti nell'oggetto sociale possono essere svolti, fatti salvi i divieti posti dalla legge, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, mezzi e strumenti elettronici, informatici e telematici di ogni tipo. La societa' potra' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e assumere partecipazioni e interessenze in altre societa' o imprese, purche' tali operazioni non siano svolte nei confronti del pubblico ne' in via prevalente, nel rispetto delle inderogabili norme di legge. La societa' deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attivita' di direzione e coordinamento, negli atti e nella corrispondenza, nonche' mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo, del codice civile.
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