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La societa', nei limiti e nel rispetto della normativa vigente e con le necessarie autorizzazioni previste dalla legge, ha per oggetto esclusivo l'esercizio e la gestione di piu' farmacie, di cui ne ha acquisito la titolarita', nell'ambito dei limiti numerici e territoriali consentiti dalla legislazione tempo per tempo vigente in materia (attualmente fino ad un massimo di quattro farmacie ubicate nella medesima provincia, ai sensi dell'articolo 7 comma 4-bis della legge n. 362/91 e sue modificazioni) ed ora della sola farmacia privata ubicata in foggia al viale ofanto numero civico novantadue/a, afferente la sede farmaceutica privata urbana numero n. 26 (ventisei), della pianta organica delle farmacie di detto comune. La societa' potra' svolgere, previa l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, tutte le attivita' previste dalla legislazione sanitaria e commerciale in vigore, e, pertanto: - la preparazione e la vendita al dettaglio e, se e nella misura in cui sia consentito dalle norme tempo per tempo vigenti e nel rispetto delle prescrizioni, dei limiti e dei vincoli tempo per tempo posti da dette norme, anche all'ingrosso, di specialita' medicinali, prodotti farmaceutici, affini ai farmaceutici, parafarmaceutici, omeopatici, di erboristeria, prodotti fitoterapici e nutraceutici, preparati galenici, officinali e magistrali, spiriti, materie prime, essenze, prodotti apistici, alimenti per l'infanzia, dietetici, prodotti veterinari, giocattoli, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari e protesici, materiale di medicazione e diagnostici, prodotti di ortopedia, prodotti per la persona, articoli e abbigliamento per l'infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l'igiene della persona, articoli igienico-sanitari, articoli di ottica e relativi accessori, ed in genere di tutti gli articoli e prodotti la cui vendita sia consentita alle farmacie dalla vigente normativa sul commercio; - la vendita e noleggio di apparecchi medicinali, apparecchi e protesi ortopediche, apparecchi acustici ed elettromedicali e tutti gli altri apparecchi sanitari in genere in vendita e noleggio nelle farmacie; - l'effettuazione di test diagnostici e autodiagnosi, con o senza l'utilizzazione di apparecchiature e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza; - la vendita on-line di prodotti parafarmaceutici, di erboristeria, prodotti fitoterapici e nutraceutici, preparati galenici non medicinali, spiriti, materie prime, essenze, prodotti apistici, alimenti per l'infanzia, dietetici, complementi e integratori alimentari, giocattoli, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari e protesici, materiale di medicazione e diagnostici, prodotti di ortopedia, prodotti per la persona, articoli e abbigliamento per l'infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l'igiene della persona, articoli igienico-sanitari, e, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'articolo 112-quater del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 cosi' come introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2014 n. 17, di farmaci da banco sop/otc senza obbligo di prescrizione medica. La societa', in convenzione con il servizio sanitario nazionale, potra', altresi', prestare servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della propria sede di appartenenza fornendo i seguenti servizi: la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari; la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle norme di buona preparazione, e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa; la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per l'effettuazione, anche a domicilio, nel rispetto della normativa in materia, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta; l'effettuazione di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo e di servizi di prenotazioni di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedendo al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino ed al ritiro dei referti relativi alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. La societa' potra' esercitare le attivita' di cui sopra nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, in particolare della legge 8 novembre 1991 n. 362 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo 3 ottobre 2009 n. 153 nonche' dalle altre norme vigenti, relative al servizio sanitario e farmaceutico. La societa' in relazione alla predetta attivita' potra', inoltre, in via soltanto strumentale ed al solo ed esclusivo fine di conseguire l'oggetto sociale sopra indicato, e quindi purche' non in via prevalente rispetto alle altre attivita', compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria connessa, utile e/o necessaria per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compresi l'assunzioni di mutui (ipotecari e/o fondiari), di finanziamenti e di obbligazioni in genere, le cessioni ed anticipazioni di crediti, di factoring o di altro tipo, le concessioni di avalli, fideiussioni e garanzie reali anche a favore di terzi e non nei confronti del pubblico, allo scopo, anche, di concludere e/o mantenere in vita convenzioni con il servizio sanitario nazionale, con esplicita esclusione di ogni attivita' di intermediazione mobiliare e finanziaria, di sollecitazione al pubblico di risparmio, di raccolta di risparmio, nonche' di qualsiasi altro tipo di attivita' finanziaria nei confronti del pubblico e quindi con esplicita esclusione delle attivita' di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991, per quanto in vigore, alla legge n. 197 del 5 luglio 1991, al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, al decreto legislativo 23 luglio 1996 n. 415, per quanto in vigore, ed al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni. La societa' potra', infine, assumere interessenze o partecipazioni, fermo tuttavia il rispetto degli articoli 7 e 8 della legge 392/91.
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