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La societa' ha per oggetto esclusivo la gestione della farmacia in norcia, corso sertorio n. 8 (n. 2 della pianta organica delle farmacie - comune di norcia) e, per l'effetto: (i) la vendita al minuto di tutti gli articoli e prodotti complementari usualmente venduti nelle farmacie quali prodotti per la persona; articoli per l'infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l'igiene della persona, igienico-sanitari, accessori di abbigliamento, prodotti vari di erboristeria, articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica nonche' i prodotti per la cura ed il benessere degli animali; (ii) la produzione e/o la dispensazione di tutti i prodotti ed articoli della tabella speciale per le farmacie (allegato 9, decreto ministro dell'industria n. 375/88); (iii) la preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5, decreto legislativo n. 114/98) ammessi nell'esercizio di farmacie. La societa' potra' svolgere: i - ogni altro tipo d'attivita' per la produzione e la dispensazione finale di beni, consentite dalla concessione sanitaria e dall'autorizzazione commerciale per l'esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attivita', fra queste espressamente, ma non esaustivamente, comprese quelle di cui all'art. 1, comma 2, del d. Lgs. N. 153 del 3/10/2009 e successivi decreti ministeriali di attuazione; ii - ogni tipo di attivita' commerciale comunque ammessa nell'esercizio di farmacie nelle aree terapeutica e del salutare (articolo 1, legge 2 aprile 1968, n. 475). Indicativamente: a) la dispensazione finale di medicinali preconfezionati di origine industriale (specialita' medicinali, galenici industriali, medicinali generici) per uso umano e per uso veterinario, l'allestimento e la dispensazione finale di preparazioni galeniche estemporanee e multiple per uso umano e per uso veterinario, la preparazione e/o la dispensazione finale dei prodotti affini ai medicinali, dei presidi medico-chirurgici (chimici e biocidi), dei dispositivi medici, dei diagnostici in vitro e dei prodotti di fitoterapia e d'erboristeria nei limiti attualmente fissati dall'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 come modificato dall'articolo 96 bis del decreto legislativo 27 dicembre 2007, n. 274; b) ai sensi degli artt. 10 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: la produzione e/o la dispensazione dei prodotti della tabella speciale per le farmacie (allegato 9, decreto ministro dell'industria 4 agosto 1988, n. 375) ammesse nell'esercizio di farmacie nonche' la preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) compatibili con l'esercizio di farmacie nonche' la distribuzione all'ingrosso di tali prodotti nel rispetto dei limiti attualmente fissati dall'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 come modificato dall'articolo 96 bis del decreto legislativo 27 dicembre 2007, n. 274 ove applicabili; iii - ogni altro tipo d'attivita' per la produzione e la dispensazione finale di beni, consentite dalla concessione sanitaria e dall'autorizzazione commerciale per l'esercizio di farmacie e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attivita', fra questi compresi - anche nell'ambito delle altre strutture sanitarie abilitate e anche in forma di commercio elettronico - la vendita di prodotti nell'area della salute e del salutare e nei limiti attualmente fissati dall'art. 5 legge 4 agosto 2006 n. 248 e potra' altresi' attrezzare appositi spazi dedicati e distinti dalla farmacia da destinarsi all'attivita' di cura estetica del corpo, nel rispetto delle normative specifiche del settore e dei regolamenti comunali; iv - le ulteriori attivita', connesse alla funzione sociale assegnata alle farmacie dal ssn, con riferimento ed a favore di soggetti domiciliati o residenti nel territorio di operativita' della farmacia e quindi: - attivita' di messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti per l'effettuazione, a domicilio di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta; - la collaborazione ad iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti ed il relativo monitoraggio, favorendo l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a programmi di farmacovigilanza; - l'erogazione di servizi di primo livello attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, previa formazione dei farmacisti che vi operano; - l'erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, con inserimento, nel punto vendita, di defibrillatori semiautomatici; - l'effettuazione di prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, l'effettuazione di attivita' attraverso le quali, nelle farmacie, gli assistiti possono prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; l'esecuzione dei pagamenti delle relative quote di partecipazione alla spesa del cittadino; il ritiro dei referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; v - ogni altra attivita' prevista in relazione alle farmacie dalla normativa tempo per tempo vigente. Ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, la societa' potra': - svolgere ogni altra attivita' nella distribuzione intermedia del farmaco, se e nella misura in cui cio' sia consentito dalla legge; - compiere ogni operazione immobiliare e mobiliare, imprenditoriale e finanziaria - nei limiti consentiti dalla legge agli enti non finanziari e dunque con l'espresso divieto di ogni attivita' relativa alla raccolta del risparmio e all'esercizio di attivita' nei confronti del pubblico; in via esemplificativa la societa' potra' contrarre qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' anche finanziarie e privati; assumere ai sensi della normativa tempo per tempo vigente partecipazioni e cointeressenze in imprese, societa' lucrative, cooperative di farmacisti o consorzi, nonche' partecipare in qualsiasi forma ad altri enti, pubblici e privati, a carattere metaindividuale, ancorche' non personificati, purche' aventi oggetto e/o scopi direttamente od indirettamente accessori, complementari, strumentali o comunque connessi al suo oggetto sociale. La societa' potra' nei limiti di legge, concedere garanzie, anche reali, a favore proprio o di terzi.
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