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La rappresentanza legale e negoziale della societa' di fronte ai terzi e in giudizio e l'amministrazione per gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione spettano al socio bruno alessandri. L'amministrazione per gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione spetta al socio bruno alessandri fatta eccezione per i seguenti atti che sono devoluti alla maggioranza dei soci congiuntamente tra loro: a) gli atti e le operazioni aventi ad oggetto diritti reali immobiliari, la locazione ultranovennale di immobili, l'acquisizione o la dismissione di partecipazioni societarie, la prestazione di garanzie reali o personali per conto della societa', l'assunzione di finanziamenti bancari e di terzi in genere, inclusi anche quelli sotto forma di leasing, e la concessione di finanziamenti o garanzie a favore di terzi, il rilascio di procure; b) il trasferimento dell azienda per l'esercizio della farmacia (attuabile, in ogni caso, dopo tre anni dal riconoscimento della titolarita'); c) acquisto di beni mobili registrati, anche se l acquisto dei medesimi sia richiesto nell interesse della societa'; d) assunzione di obbligazioni cambiarie, se non si tratti di normale regolamento di rapporti di affari; e) stipulazione e disdetta di contratti di associazione in partecipazione, quest ultimo se ed in caso di impedimento quando ancora consentito. Nel caso di assenza o di impedimento temporanei del socio bruno alessandri gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione spettano agli altri soci disgiuntamente mentre gli atti e le operazioni di straordinaria amministrazione spettano agli altri soci congiuntamente fra loro. I soci non partecipanti all amministrazione ordinaria o ai singoli atti di amministrazione straordinaria hanno diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare, anche per interposta persona, i documenti relativi all amministrazione, estraendone copia, e di ottenere il rendiconto periodico e quello conclusivo al termine della societa'. Restano di competenza esclusiva del socio direttore tecnico pro-tempore l'adozione degli atti collegati alla direzione della farmacia, specie se correlati a prescrizioni degli organi di vigilanza sanitaria. I soci amministratori devono tenere i libri obbligatori ed ogni altra scrittura contabile prevista dall art. 2214 cod. Civ. E dalla normativa fiscale.
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