Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Ai sensi dell'art. 7, ii comma, della legge n. 362/1991 e successive modifiche ed integrazioni, la societa' ha per "oggetto esclusivo la gestione di una farmacia" - e precisamente della farmacia con esercizio in comune di sant'angelo romano (rm), in via largo trieste n. 3, c. A. P. 00010, corrispondente alla sede farmaceutica n. 1 (uno) della pianta organica di detto comune autorizzata con decreto del sindaco del comune di sant'angelo romano in data 31 marzo 2014, protocollo n. 1441 e con scia protocollo n. 876 del 24 febbraio 2014 e protocollo n. 1454 del 31 marzo 2014 - "tabella xiv - farmacia", come modificati per trasferimento della sede con autorizzazione comunale n. 2878 del 18 aprile 2016 e scia del 15 aprile 2016? - ed ai sensi della legge sulla concorrenza n. 124/2017, comma 158, e puo' "controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non piu' del 20 (venti) per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma". A tal fine la societa' potra' svolgere tutte le attivita' comunque inerenti e connesse al raggiungimento dello scopo o che ne agevolino o procurino la realizzazione, quali a titolo meramente esemplificativo: la vendita di specialita' medicinali, prodotti farmaceutici e para farmaceutici, articoli igienico-sanitari ed ortopedici attrezzature e materiale per uso medico-chirurgico, presidi medico-chirurgici, profumi e prodotti per la cura della persona, prodotti di erboristeria, officinali e prodotti omeopatici, prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati, articoli per l'igiene della persona, articoli di puericultura ivi compresi gli indumenti per neonati ed articoli di vestiario e di abbigliamento per l'infanzia, apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attivita' sensoriale visiva del bambino parzialmente ritardato, articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, bilance, busti, panciere, guaine correttivi e curativi, cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici e guanti di gomma per la casa; indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo; indumenti terapeutici antireumatici; massaggiatori ed articoli di masso-terapia; prodotti per la cura del capello ed altri cosmetici destinati ad essere messi in contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze; amari, liquori e vini medicati; polveri per acque da tavola; alimenti per piccoli animali; articoli per l'allevamento e l'addestramento dei piccoli animali (guinzagli, giochi, ciotole etc), disinfettanti, anche per uso animale e per ambienti, insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico, calzature, zoccoli, scarpe riposanti, libri e pubblicazioni in genere connesse alla salute delle persone e degli animali e ad indirizzo scientifico di erboristeria ed omeopatia, giocattoli, nonche' in genere, tutti i prodotti, alimentari e non, connessi all'oggetto sociale. Sono altresi' incluse tutte quelle attivita' comunque connesse al raggiungimento dello scopo di cui sopra o che ne agevolino o procurino la realizzazione. La societa', sempre in via strumentale e non prevalente rispetto all'attivita' principale ed all'esclusivo fine di conseguire lo scopo sopra indicato, potra': compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio), compresa la possibilita' di poter ricorrere a finanziamenti pubblici anche tramite l'intervento dei consorzi di garanzie fidi ipotecarie, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta e che saranno ritenute necessarie ed utili, compresa la gestione di depositi e magazzini, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari; prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi; assumere direttamente ed indirettamente interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dello scopo sociale e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2361 del codice civile e di tutte le disposizioni di legge in materia. Dette attivita' complementari dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle leggi bancarie vigenti e segnatamente legge n. 197/1991 e del d. Lgs. N. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto non potranno essere mai svolte nei confronti del pubblico ma con istituti bancari di ogni tipo al solo fine di assicurare adeguati mezzi finanziari alla societa', e, comunque, sempre in via non prevalente rispetto alle altre attivita'.
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