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La societa' ha per oggetto l'attivita' di gestione di farmacia, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, come modificato dalla legge 4 agosto 2017, n. 124, nei limiti e secondo le modalita' consentite da ogni inderogabile norma in materia, con la vendita al dettaglio di specialita' mediche, prodotti medicali e preparati galenici. Nell'esercizio della propria attivita' di gestione di farmacia la societa' potra' svolgere, dunque, l'attivita' di vendita al dettaglio, in ogni sua forma e dunque anche il commercio elettronico (e-commerce) nel rispetto di ogni inderogabile norma di legge, di farmaci, soggetti o meno a prescrizione, farmaci da banco e farmaci di automedicazione; e articoli e prodotti di competenza delle farmacie inclusi: presidi medico-chirurgici; materiali di medicazione, reattivi e diagnostici; apparecchi medicinali, apparecchi e protesi ortopediche, apparecchi acustici, apparecchi e articoli sanitari; prodotti galenici, officinali e magistrali; spiriti, essenze e prodotti apistici; prodotti erboristici e fitoterapici; prodotti alimentari per la prima infanzia e dietetici; integratori delle diete; prodotti per l'igiene della persona; prodotti per la cura del capello e articoli cosmetici; articoli di puericultura, articoli per la sicurezza e la custodia del bambino, prodotti per l'infanzia; prodotti e articoli parafarmaceutici; omeopatici e articoli di abbigliamento e accessori per l'abbigliamento, biancheria e calzature per la prima infanzia e la maternita'; articoli veterinari; libri, riviste e pubblicazioni attinenti alla salute e al benessere della persona; potra' inoltre svolgere, nell'ambito del servizio sanitario nazionale, i seguenti servizi, e precisamente: a) partecipazione al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza della farmacia, a supporto delle attivita' del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza, attraverso: 1) la dispensazione e la consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici necessari; 2) la preparazione, nonche' la dispensazione al domicilio delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa; 3) la dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta; 4) la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle previste dalla legge; b) collaborazione alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza; c) erogazione di servizi di primo livello, attraverso i quali la farmacia partecipa alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio ai sensi di legge; d) erogazione di servizi di secondo livello rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico; e) effettuazione, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d) che precede, di prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo, nei limiti e alle condizioni consentite dalla legge, restando in ogni caso esclusa l'attivita' di prescrizione e diagnosi, nonche' il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti; f) effettuazione di attivita' attraverso le quali gli assistiti possano prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonche' ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; g) ogni altra attivita' consentita dalle vigenti disposizioni di legge in materia. La societa' potra' altresi' allestire all'interno dei propri locali una cabina estetica da affidare a professionisti esterni abilitati ai sensi di legge. Il tutto nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni della legge 8 novembre 1991, n. 362, come modificata ed integrata dalle disposizioni del d. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e dalla successiva legge 4 agosto 2017, n. 124, e nel rispetto del d. Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, e di ogni altra applicabile norma e/o disposizione di legge in materia. Fermo che la gestione della farmacia deve essere affidata ad un farmacista provvisto del requisito di idoneita' previsto dall'art. 12 della l. 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni ed integrazioni e di ogni applicabile disposizione o norma in materia.
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