La societa', anche ai sensi dell'art. 7, comma secondo, della legge n. 362 del 1991, ha per oggetto esclusivo: - l'esercizio e la gestione di farmacie nel rispetto dei limiti di legge tempo per tempo vigenti e la connessa attivita' di commercio di tutti i prodotti farmaceutici e/o medicinali di qualsiasi natura e dei prodotti comunque connessi all'esercizio di farmacia quali, a titolo esemplificativo, articoli sanitari, presidi medico-chirurgici, articoli di puericultura, calzature ortopediche o simili, articoli di vestiario, profumeria, cosmetici, prodotti dietetici, articoli c. D. Parafarmaceutici e quant'altro ad essi prodotti affine od assimilabile, la cui vendita al dettaglio e/o all'ingrosso sia consentita alla farmacia dalle vigenti norme sul servizio farmaceutico e da quelle sul commercio in genere; tale attivita' di commercio potra' essere svolta sia presso locali aperti al pubblico che attraverso mezzi informatici, telematici, tecnologici, per corrispondenza, su catalogo, il tutto nei limiti consentiti dalla legge tempo per tempo vigente; - l'erogazione a terzi di servizi comunque inerenti e/o consentiti dalle vigenti norme sul servizio farmaceutico; - ove consentito dalla legge tempo per tempo vigente, l'esercizio delle attivita' commerciali di cui all'art. 5 del d. L. N. 223/2006 convertito in legge n. 248 del 2006; - ogni attivita' di vendita on line consentita dalla legge (e-commerce) ed ogni altra attivita' commerciale e/o di servizi fosse resa possibile dalla normativa tempo per tempo vigente nell'ambito della gestione di farmacie. La societa' potra' inoltre compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, purche' in via strettamente strumentale al miglior conseguimento dell'oggetto sociale e mai rivolta al pubblico, anche al fine di investimento di capitali e di riserve, con esclusione di ogni attivita' di intermediazione mobiliare e di raccolta del risparmio e comunque nel rispetto dei limiti di legge; potra' assumere interessenze, quote e/o partecipazioni, in societa' aventi finalita' analoghe, complementari o affini alle proprie. Anche le predette operazioni dovranno essere finalizzate esclusivamente alla migliore realizzazione dell'oggetto sociale, con carattere di non prevalenza, non dirette al pubblico e sempre nel rispetto dei limiti di legge.