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La societa' ha per oggetto esclusivo la gestione di farmacie a norma dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362 e sue successive modificazioni, entro i limiti consentiti dalle disposizioni tempo per tempo vigenti. La societa' puo' quindi procedere alla vendita al minuto di tutti gli articoli e prodotti complementari usualmente venduti nelle farmacie quali prodotti per la persona; articoli per l'infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l'igiene della persona; igienico-sanitari; accessori di abbigliamento; prodotti vari di erboristeria; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica, nonche' la produzione e/o la dispensazione di tutti i prodotti ed articoli della tabella speciale per le farmacie (allegato 9, decreto ministro dell'industria n. 375/88) nonche' la preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5, decreto legislativo n. 114/98) compatibili con l'esercizio della farmacia, e potra' infine svolgere ogni altro tipo d'attivita' per la produzione e la dispensazione finale di beni, consentite dalla concessione sanitaria e dall'autorizzazione commerciale per l'esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attivita' ivi espressamente ma non esaustivamente comprese quelle di cui all'art. 1, comma 2, del d. Lgs. N. 153 del 3/10/2009 e successivi decreti ministeriali di attuazione. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la societa' potra' svolgere ogni tipo di attivita' commerciale comunque connessa all'esercizio della farmacia/delle farmacie nell'area terapeutica e nell'area salutare, e cosi' indicativamente: a) la societa' potra' svolgere nell'area della salute (articolo 1, legge 2 aprile 1968, n. 475): la dispensazione finale di medicinali preconfezionati di origine industriale (specialita' medicinali, galenici industriali, medicinali generici) per uso umano e per uso veterinario, l'allestimento e la dispensazione finale di preparazioni galeniche estemporanee e multiple per uso umano e per uso veterinario, la preparazione e/o la dispensazione finale dei prodotti affini ai medicinali, dei presidi medico-chirurgici (chimici e biocidi), dei dispositivi medici, dei diagnostici in vitro e dei prodotti di fito-terapia e d'erboristeria nei limiti attualmente fissati dall'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 come modificato dall'articolo 96 bis del decreto legislativo 27 dicembre 2007, n. 274; b) la societa' potra' svolgere nell'area del salutare (articoli 10 e 25, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114): la produzione e/o la dispensazione dei prodotti della tabella speciale per le farmacie (allegato 9, decreto ministro dell'industria 4 agosto 1988, n. 375) connaturati all'esercizio della farmacia/delle farmacie nonche' la preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non ali-mentari (articolo 5, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) com-patibili con l'esercizio della farmacia/delle farmacie nonche' la di-stribuzione all'ingrosso di tali prodotti nel rispetto dei limiti at-tualmente fissati dall'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 come modificato dall'articolo 96 bis del decreto legi-slativo 27 dicembre 2007, n. 274 se mai opponibile; c) la societa' potra' infine svolgere ogni altro tipo d'attivita' per la produzione e la dispensazione finale di beni, consentite dalla con-cessione sanitaria e dall'autorizzazione commerciale per l'esercizio della farmacia/delle farmacie, e per la prestazione di servizi in en-trambe le aree di attivita' anche nell'ambito delle altre strutture sanitarie abilitate, anche in forma di commercio elettronico, alla vendita di prodotti nell'area della salute e del salutare nei limiti attualmente fissati alla relativa attivita' (articolo 5, legge 4 agosto 2006, n. 248). La societa', sempre nell'ambito dell'oggetto sociale esclusivo, potra' acquisire la titolarita', nell'ambito dei limiti numerici e territoriali consentiti dalle disposizioni tempo per tempo vigenti (attualmente non piu' del 20 per cento delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma). Potra' altresi' svolgere ogni altra attivita' nella distribuzione intermedia del farmaco, se e nella misura in cui cio' sia consentito dalle norme tempo per tempo vigenti e nel rispetto delle prescrizioni, dei limiti e dei vincoli tempo per tempo posti da dette norme. La societa', nel perseguimento del proprio oggetto sociale esclusivo, potra' inoltre compiere direttamente od indirettamente, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e salve le riserve di attivita' ed i divieti previsti dalla legge ed esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio e l'esercizio di attivita' finanziaria nei confronti del pubblico, ogni altra operazione od attivita' consentita di qualsiasi natura, purche' accessoria, complementare, strumentale o comunque connessa all'attivita' che ne costituisce l'oggetto sociale. La societa' potra' pertanto compiere, tra l'altro ed a titolo meramente esemplificativo, ogni operazione immobiliare e mobiliare, imprenditoriale e finanziaria (anche contraendo qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' anche finanziarie e privati) necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. La societa' potra' inoltre assumere - sempre a titolo meramente acces-sorio, complementare, strumentale o comunque connesso all'attivita' che ne costituisce l'oggetto sociale - partecipazioni e cointeressenze in imprese, societa' lucrative, cooperative di farmacisti o consorzi, nonche' partecipare in qualsiasi altra forma ad altri enti, pubblici e privati, a carattere metaindividuale, ancorche' non personificati, purche' aventi oggetto e/o scopi direttamente od indirettamente accessori, complementari, strumentali o comunque connessi all'attivita' esercitata dalla societa'.
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