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La societa' ha per oggetto esclusivo l'assunzione della titolarita' e gestione di farmacie, nei limiti e con le modalita' consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente (attualmente art. 7 della legge 8 novembre 1991 n 362, come integrato e modificato, da ultimo, dalla legge 4 agosto 2017 n 124) nonche' la vendita al minuto di tutti gli articoli e prodotti complementari usualmente venduti nelle farmacie quali prodotti per la persona; articoli per l'infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l'igiene della persona; igienico -sanitari; accessori di abbigliamento; prodotti vari di erboristeria ed omeopatia; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica ed otorinolaringoiatrico, nonche' la produzione e/o la dispensazione di tutti i prodotti ed articoli della tabella speciale per le farmacie (allegato 9, decreto ministro dell'industria n. 375/88) nonche' la preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5 decreto legislativo n. 114/ 98) compatibili con l' esercizio della farmacia e potra' infine svolgere ogni altro tipo di attivita' per la produzione e la dispensazione finale di beni, consentite dalla concessione sanitaria e dall' autorizzazione commerciale per l' esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attivita', ivi espressamente ma non esaustivamente comprese quelle di cui all' ari. 1, comma 2, del d. L. T. N. 153 del 3 ottobre 2009 e successivi decreti ministeriali di attuazione. Per il raggiungimento dell' oggetto sociale la societa' potra' svolgere ogni tipo di attivita' commerciale comunque connessa all' esercizio della farmacia/delle farmacie nell' area terapeutica e nell' area salutare e cosi' indicativamente: a) la societa' potra' svolgere nell' area della salute (articolo 1, legge 2 aprile 1968 n. 475): la dispensazione finale di medicinali preconfezionati di origine industriale (specialita' medicinali, galenici industriali, medicinali generici ed omeopatici) per uso umano e per uso veterinario, l' allestimento e la dispensazione finale di preparazioni galeniche estemporanee e multiple per uso umano e per uso veterinario, la preparazione e/ o la dispensazione finale dei prodotti affini ai medicinali, dei presidi medico-chirurgici (chimici e biocidi), dei dispositivi medici, dei diagnostici in vitro e dei prodotti di fitoterapia e d' erboristeria nei limiti attualmente fissati dall' articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 come modificato dall' articolo 96 bis del decreto legislativo 27 dicembre 2007 n. 271; b) la societa' potra' svolgere nell' area del salutare (articoli 10 e 25, decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114): la produzione e/o la dispensazione dei prodotti della tabella speciale per le farmacie (allegato 9, decreto ministro dell' industria 4 agosto 1988 n. 375) connaturati all' esercizio della farmacia/delle farmacie nonche' la preparazione e/ o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5, decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114) compatibili con l' esercizio della farmacia/delle farmacie nonche' la distribuzione all'ingrosso di tali prodotti nel rispetto dei limiti attualmente fissati dall'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219 come modificato dall' articolo 96 bis del decreto legislativo 27 dicembre 2007 n. 274 se mai opponibile; c) la societa' potra' infine svolgere ogni altro tipo d'attivita' per la produzione e la dispensazione finale di beni, consentite dalla concessione sanitaria e dall' autorizzazione commerciale per l' esercizio della farmacia/delle farmacie, e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attivita' anche nell' ambito delle altre strutture sanitarie abilitate, anche in forma di commercio elettronico, alla vendita di prodotti nell' area della salute e del salutare nei limiti attualmente fissati alla relativa attivita' (articolo 5, legge 4 agosto 2006 n. 248). La societa', sempre nell' ambito dell' oggetto sociale esclusivo, potra' acquisire la titolarita' di altre farmacie, nell' ambito dei limiti numerici e territoriali consentiti dalle disposizioni tempo per tempo vigenti (attualmente: entro i limiti numerici e territoriali dettati dall' art. 1, comma 158, della legge n. 124/ 2017). Potra' altresi' svolgere ogni altra attivita' nella distribuzione intermedia dei farmaco, se e nella misura in cui cio' sia consentito dalle norme tempo per tempo vigenti e nel rispetto delle prescrizioni, dei limiti e dei vincoli tempo per tempo posti da dette norme, nonche' la prestazione di servizi di estetista e/o estetica. La societa', nel perseguimento del proprio oggetto sociale esclusivo, potra' inoltre compiere direttamente od indirettamente con l'osservanza delle disposizioni vigenti e salve le riserve di attivita' ed i divieti previsti dalla legge ed esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio e l' esercizio di attivita' finanziaria nei confronti del pubblico, ogni altra operazione od attivita' consentita di qualsiasi natura, purche' accessoria, complementare, strumentale o comunque connessa all' attivita' che ne costituisce l' oggetto sociale. La societa' potra', in funzione strumentale al perseguimento dell'oggetto sociale innanzi indicato e quindi in via meramente occasionale, compiere, inoltre, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento al rispetto del t. U. L. B. Ed in ogni caso non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, ma al solo scopo di perseguire l'oggetto sociale: operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, obbligatorie e reali, il tutto nel rispetto delle leggi vigenti e fatta eccezione della raccolta, anche temporanea, di risparmio, giusta la legge 1/91, delle attivita' contemplate dalle leggi n. 197 del 5 luglio 1991, n. 385 del 1 settembre 1993 e del d. Lgs. N. 435 del 21 novembre 1997, successive modifiche ed integrazioni e di tutte le altre attivita' che in base alla normativa vigente siano esercitabili da particolari tipi sociali, tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari e/o utili per il conseguimento dello oggetto sociale, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico e cosi' esemplificativamente e non tassativamente: prestare fideiussioni, avalli, ipoteche od altre garanzie personali o reali; ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari; - assumere appalti pubblici e privati, nonche' partecipare a gare indette dalla pubblica amministrazione, enti pubblici e privati; stipulare convenzioni con enti; partecipare a consorzi ed a raggruppamenti di imprese; detti scopi saranno perseguiti anche avvalendosi di tutte le agevolazioni creditizie, finanziarie e fiscali, nonche' dei provvedimenti e dei benefici previsti dalla normativa vigente e futura sia nazionale che sovranazionale e con divieto assoluto di svolgere qualsiasi attivita' in via prevalente e nei confronti del pubblico.
Parole chiaveFarmacia Iodice Srl appartiene al comparto Dettaglio e si occupa di Dettaglio farmaci, articoli medicali e ottici. Il codice di attività ATECO 47.73.10 corrisponde a: Farmacie.
Farmacia Iodice Srl è anche conosciuta con i nomi: "FARMACIA IODICE SRL", "FARMACIA IODICE" e "FARMACIA IODICE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".
La dimensione aziendale colloca Farmacia Iodice Srl nella categoria "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 1.9 M €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.