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La societa' ha per oggetto l'attivita' di: - gestione di farmacia, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nei limiti e secondo le modalita' consentite da ogni inderogabile norma in materia, con la vendita al dettaglio di specialita' mediche, prodotti medicali e preparati galenici. Nell'esercizio della propria attivita' di gestione di farmacia la societa' potra' svolgere, dunque, l'attivita' di vendita al dettaglio di farmaci, soggetti o meno a prescrizione, farmaci da banco e farmaci di automedicazione; e articoli e prodotti di competenza delle farmacie inclusi: presidi medico-chirurgici; materiali di medicazione, reattivi e diagnostici; apparecchi medicinali, apparecchi e protesi ortopediche, apparecchi acustici, apparecchi e articoli sanitari; prodotti galenici, officinali e magistrali; spiriti, essenze e prodotti apistici; prodotti erboristici e fitoterapici; prodotti alimentari per la prima infanzia e dietetici; integratori delle diete; prodotti per l'igiene della persona; prodotti per la cura del capello e articoli cosmetici; articoli di puericultura, articoli per la sicurezza e la custodia del bambino, prodotti per l'infanzia; prodotti e articoli parafarmaceutici; omeopatici e articoli di abbigliamento e accessori per l'abbigliamento, biancheria e calzature per la prima infanzia e la maternita'; articoli veterinari; libri, riviste e pubblicazioni attinenti alla salute e al benessere della persona. La societa' potra', inoltre, effettuare, la distribuzione all'ingrosso di medicinali, previo ottenimento dell'apposita autorizzazione prevista dalla normativa di riferimento, il tutto nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 8 novembre 1991 n. 362, come modificata ed integrata dalle disposizioni del d. L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248 ed in ogni caso nel rispetto di tutta la normativa pro tempore vigente. Potra', inoltre, svolgere attivita' complementari dell'area sanitaria consentite dalla vigente normativa, quali l'autodiagnostica e prestare, altresi', nell'ambito del servizio sanitario nazionale e, previa adesione della societa', tutti i nuovi servizi e le nuove attivita' quali previsti e disciplinati dal d. Lgs. 3 ottobre 2009 n. 153 ed eventuali successive relative norme modificative e/o integrative nonche' svolgere le ulteriori attivita' che dovessero essere introdotte dalle normative statali e regionali, nonche' derivanti dagli accordi nazionali per l'erogazione dell'assistenza farmaceutica, prestazioni e servizi agli utenti del servizio sanitario nazionale. Il tutto nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni della legge 8 novembre 1991, n. 362, come modificata ed integrata dalle disposizioni del d. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, e dalla successiva legge 4 agosto 2017, n. 124, e nel rispetto del d. Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153, e di ogni altra applicabile norma e/o disposizione di legge in materia. Fermo che la gestione della farmacia deve essere affidata ad un farmacista provvisto del requisito di idoneita' previsto dall'art. 12 della l. 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni ed integrazioni e di ogni applicabile disposizione o norma in materia.
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