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art. 2 - la societa' ha per oggetto esclusivo la gestione della farmacia privata corrente in santo stefano di camastra (me) ed afferente alla sede farmaceutica urbana (i sede) della pianta organica di detto comune, nonche' la vendita al minuto di tutti gli articoli e prodotti complementari usualmente venduti nelle farmacie quali prodotti per la persona, articoli per l'infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l'igiene della persona, igienico-sanitari, accessori di abbigliamento, prodotti vari di erboristeria, articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica, nonche' la produzione e/o la dispensazione di tutti i prodotti ed articoli della tabella speciale per le farmacie (allegato 9, decreto ministro dell'industria n. 375/88) nonche' la preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5, decreto legislativo n. 114/98) compatibili con l'esercizio della farmacia, e potra' infine svolgere ogni altro tipo d'attivita' per la produzione e la dispensazione finale di beni, consentite dalla concessione sanitaria e dall'autorizzazione commerciale per l'esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attivita' ivi espressamente ma non esaustivamente comprese quelle di cui all'art. 1, comma 2, del dlt n. 153 del 3 ottobre 2009 e successivi decreti ministeriali di attuazione. La societa', sempre nell'ambito dell'oggetto sociale esclusivo, potra' acquisire la titolarita' di altre farmacie, nell'ambito dei limiti numerici e territoriali consentiti dalle disposizioni tempo per tempo vigenti (attualmente: fino ad un massimo di 4 (quattro) farmacie ubicate nella medesima provincia, art. 7 comma 4bis legge n. 362/91 come modificato dall'art. 5 comma 6 ter d. L. N. 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248/2006). Potra' altresi' svolgere ogni altra attivita' nella distribuzione intermedia del farmaco, se e nella misura in cui cio' sia consentito dalle norme tempo per tempo vigenti e nel rispetto delle prescrizioni, dei limiti e dei vincoli tempo per tempo posti da dette norme. La societa', nel perseguimento del proprio oggetto sociale esclusivo, potra' inoltre compiere direttamente od indirettamente, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e salve le riserve di attivita' ed i divieti previsti dalla legge ed esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio e l'esercizio di attivita' finanziaria nei confronti del pubblico, ogni operazione immobiliare e mobiliare, commerciale, imprenditoriale e finanziaria (anche contraendo qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' anche finanziarie e privati) necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. La societa' potra' inoltre assumere - sempre a titolo meramente accessorio, complementare, strumentale o comunque connesso all'attivita' che ne costituisce l'oggetto sociale - partecipazioni e cointeressenze in imprese, societa' lucrative, cooperative di farmacisti o consorzi, nonche' partecipare in qualsiasi altra forma ad altri enti, pubblici e privati, a carattere metaindividuale, ancorche' non personificati, purche' aventi oggetto e/o scopi direttamente od indirettamente accessori, complementari, strumentali o comunque connessi all'attivita' esercitata dalla societa'.
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