Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 4 bis, di cui alla legge n. 362/1991 e successive modifiche ed integrazioni, la societa' ha per oggetto esclusivo la gestione di farmacie nella provincia della sede legale della societa'. Al riguardo, la societa' potra' essere titolare dell'esercizio di non piu' di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale. A tal fine la societa' potra' svolgere tutte le attivita' comunque inerenti e connesse al raggiungimento dello scopo o che ne agevolino o procurino la realizzazione, quali a titolo meramente esemplificativo: la vendita di specialita' medicinali, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici, articoli igienico-sanitari ed ortopedici attrezzature e materiale per uso medico-chirurgico, presidi medico-chirurgici, profumi e prodotti per la cura della persona, prodotti di erboristeria e prodotti omeopatici, prodotti dietetici per l'infanzia, gli anziani e gli ammalati, articoli per l'igiene della persona, articoli di puericultura ivi compresi gli indumenti per neonati ed articoli di vestiario e di abbigliamento per l'infanzia, apparecchi propedeutici allo sviluppo dell'attivita' sensoriale visiva del bambino parzialmente ritardato, articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, bilance, busti, pancere, guaine correttive e curative, cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici e guanti in lattice o gomma; indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo; indumenti terapeutici antireumatici; massaggiatori ed articoli di masso-terapia; prodotti per la cura del capello ed altri cosmetici destinati ad essere messi in contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati e delle essenze; amari, liquori e vini medicati; polveri per acque da tavola; alimenti per piccoli animali; articoli per l'allevamento e l'addestramento dei piccoli animali (guinzagli, giochi, ciotole, ecc. ), disinfettanti, anche per uso animale e per ambienti, insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico, calzature, zoccoli, scarpe riposanti, libri e pubblicazioni in genere connesse alla salute delle persone e degli animali e ad indirizzo scientifico di erboristeria ed omeopatia, giocattoli, nonche' in genere, tutti i prodotti, alimentari e non, connessi all'oggetto sociale. La societa', sempre in via strumentale e non prevalente rispetto all'attivita' principale ed all'esclusivo fine di conseguire lo scopo sopra indicato, potra': compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie (esclusa la raccolta del risparmio), compresa la possibilita' di poter ricorrere a finanziamenti pubblici anche tramite l'intervento dei consorzi di garanzie fidi ipotecarie, mobiliari ed immobiliari che la legge consenta e che saranno ritenute necessarie ed utili, compresa la gestione di depositi e magazzini, ad eccezione della intermediazione in valori mobiliari; prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale anche a favore di terzi; assumere direttamente ed indirettamente interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo affine o comunque connesso al proprio, al solo fine del conseguimento dello scopo sociale e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2361 del codice civile. Dette attivita' complementari dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle leggi bancarie vigenti e segnatamente legge n. 197/1991 e del d. Lgs. N. 385/1993 e successive modifiche ed integrazioni, e pertanto non potranno esser mai svolte nei confronti del pubblico ma con istituti bancari di ogni tipo al solo fine di assicurare adeguati mezzi finanziari alla societa', e, comunque, sempre in via non prevalente rispetto alle altre attivita'. L'organo amministrativo potra' essere autorizzato, con decisione dei soci, a richiedere agli stessi nelle forme ed alle condizioni previste dalla normativa anche amministrativa o regolamentare tempo per tempo vigente anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione e per il soddisfacimento delle esigenze finanziarie della societa', finanziamenti non vincolati in conto capitale, dei quali i singoli soci potranno richiedere in ogni momento la restituzione, salvo espresse pattuizioni di determinata durata temporale. In ogni caso i soci non sono obbligati ad effettuare i finanziamenti di cui sopra contro la loro volonta'. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della societa' e' postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' previste dalla legge 2 gennaio 1991 n. 1, nonche' quelle di cui all'art. 4 d. L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito con legge 5 luglio 1991 n. 197 e del d. Lgs. Primo settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni.
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