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Art. 2) - oggetto sociale - la societa' ha per oggetto esclusivo la gestione di farmacia privata corrente in castiglione dei pepoli frazione lagaro (bo) via del corso n. 81, ed afferente la sede farmaceutica n. 2 (due) della pianta organica di detto comune, nonche' la vendita al minuto di tutti gli articoli e prodotti complementari usualmente venduti nelle farmacie quali prodotti per la persona; articoli per l'infanzia, di puericultura, di profumeria e per la cura e l'igiene della persona; igienico-sanitari; accessori di abbigliamento; prodotti vari di erboristeria; articoli di ottica e relativi accessori compresi quelli di ottica oftalmica, nonche' la produzione e/o la dispensazione di tutti i prodotti ed articoli della tabella speciale per le farmacie (allegato 9, decreto ministro dell'industria n. 375/88) nonche' la preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5, decreto legislativo n. 114/98) compatibili con l'esercizio della farmacia, e potra' infine svolgere ogni altro tipo d'attivita' per la produzione e la dispensazione finale di beni, consentite dalla concessione sanitaria e dall'autorizzazione commerciale per l'esercizio della farmacia e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attivita' ivi espressamente ma non esaustivamente comprese quelle di cui all'art. 1, comma 2, del dlt n. 153 del 3/10/2009 e successivi decreti ministeriali di attuazione. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la societa' potra' svolgere ogni tipo di attivita' commerciale comunque connessa all'esercizio della farmacia/delle farmacie nell'area terapeutica e nell'area salutare, e cosi' indicativamente: a) la societa' potra' svolgere nell'area della salute (articolo 1, legge 2 aprile 1968, n. 475): la dispensazione finale di medicinali preconfezionati di origine industriale (specialita' medicinali, galenici industriali, medicinali generici) per uso umano e per uso veterinario, l'allestimento e la dispensazione finale di preparazioni galeniche estemporanee e multiple per uso umano e per uso veterinario, la preparazione e/o la dispensazione finale dei prodotti affini ai medicinali, dei presidi medico-chirurgici (chimici e biocidi), dei dispositivi medici, dei diagnostici in vitro e dei prodotti di fitoterapia e d'erboristeria nei limiti attualmente fissati dall'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 come modificato dall'articolo 96 bis del decreto legislativo 27 dicembre 2007, n. 274; b) la societa' potra' svolgere nell'area del salutare (articoli 10 e 25, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114): la produzione e/o la dispensazione dei prodotti della tabella speciale per le farmacie (allegato 9, decreto ministro dell'industria 4 agosto 1988, n. 375) connaturati all'esercizio della farmacia/delle farmacie nonche' la preparazione e/o la dispensazione dei prodotti alimentari e non alimentari (articolo 5, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) compatibili con l'esercizio della farmacia/delle farmacie nonche' la distribuzione all'ingrosso di tali prodotti nel rispetto dei limiti attualmente fissati dall'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 come modificato dall'articolo 96 bis del decreto legislativo 27 dicembre 2007, n. 274 se mai opponibile; c) la societa' potra' infine svolgere ogni altro tipo d'attivita' per la produzione e la dispensazione finale di beni, consentite dalla concessione sanitaria e dall'autorizzazione commerciale per l'esercizio della farmacia/delle farmacie, e per la prestazione di servizi in entrambe le aree di attivita' anche nell'ambito delle altre strutture sanitarie abilitate, anche in forma di commercio elettronico, alla vendita di prodotti nell'area della salute e del salutare nei limiti attualmente fissati alla relativa attivita' (articolo 5, legge 4 agosto 2006, n. 248). La societa', sempre nell'ambito dell'oggetto sociale esclusivo, potra' acquisire la titolarita' di altre farmacie, nell'ambito dei limiti numerici e territoriali consentiti dalle disposizioni tempo per tempo vigenti. Potra' altresi' svolgere ogni altra attivita' nella distribuzione intermedia del farmaco, se e nella misura in cui cio' sia consentito dalle norme tempo per tempo vigenti e nel rispetto delle prescrizioni, dei limiti e dei vincoli tempo per tempo posti da dette norme. La societa', nel perseguimento del proprio oggetto sociale esclusivo, potra' inoltre compiere direttamente od indirettamente, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e salve le riserve di attivita' ed i divieti previsti dalla legge ed esclusa in ogni caso la raccolta del risparmio e l'esercizio di attivita' finanziaria nei confronti del pubblico, ogni altra operazione od attivita' consentita di qualsiasi natura, purche' accessoria, complementare, strumentale o comunque connessa all'attivita' che ne costituisce l'oggetto sociale. La societa' potra' pertanto compiere, tra l'altro ed a titolo meramente esemplificativo, ogni operazione immobiliare e mobiliare, imprenditoriale e finanziaria (anche contraendo qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' anche finanziarie e privati) necessaria o utile per il conseguimento dell'oggetto sociale. La societa' potra' inoltre assumere - sempre a titolo meramente accessorio, complementare, strumentale o comunque connesso all'attivita' che ne costituisce l'oggetto sociale - partecipazioni e cointeressenze in imprese, societa' lucrative, cooperative di farmacisti o consorzi, nonche' partecipare in qualsiasi altra forma ad altri enti, pubblici e privati, a carattere metaindividuale, ancorche' non personificati, purche' aventi oggetto e/o scopi direttamente od indirettamente accessori, complementari, strumentali o comunque connessi all'attivita' esercitata dalla societa'.
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