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La societa' ha per oggetto esclusivo l'attivita' di gestione di farmacie, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modifiche ed integrazioni e, quindi, l'esercizio di tutte le attivita' previste dalla legislazione sanitaria in vigore su concessione sanitaria nell'area della salute e su autorizzazione amministrativa nell'area del salutare, nonche' l'erogazione dei servizi sanitari di cui all'articolo 1, comma 2, del d. Lgs. 3 ottobre 2009, n. 153 e di cui agli articoli 3 e 9 del d. M. 8 luglio 2011. Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la societa' potra': - vendere al dettaglio prodotti farmaceutici a finalita' terapeutica per uso umano o veterinario e cosi' i medicinali preconfezionati di origine industriale (specialita' medicinali e medicinali generici), i medicinali galenici ed i preparati galenici allestiti in farmacia, i medicinali omeopatici, i prodotti di erboristeria medicinale; - vendere al dettaglio prodotti complementari ai prodotti farmaceutici e cosi' prodotti fitosanitari e presidi sanitari, diagnostici non sistemici, prodotti medicati per uso veterinario, alimenti speciali e prodotti sanitari; - vendere al dettaglio presidi medico - chirurgici (chimici e biocidi), dispositivi medici e diagnostici in vitro; - vendere al dettaglio tutti i prodotti di cui alla tabella merceologica speciale prevista dall'elenco di cui all'allegato n. 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988 n. 375, previo ottenimento della relativa autorizzazione commerciale; - vendere al dettaglio prodotti di altro genere, dei settori merceologici alimentare e non alimentare, purche' compatibili, correlati e connaturati all'esercizio della farmacia, previo ottenimento della relativa autorizzazione commerciale. Il tutto nell'osservanza dei limiti previsti dalla citata legge 8 novembre 1991, n. 362, come modificata ed integrata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 157 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e, comunque, nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente e che anche in futuro dovesse intervenire per la regolamentazione della materia. L'attivita' di vendita al dettaglio, come sopra delineata, potra' essere svolta anche per via telematica nei limiti consentiti dalla legislazione vigente. Ai fini del raggiungimento dello scopo sopra indicato, la societa' - sempre a titolo meramente accessorio, complementare o strumentale all'attivita' esclusiva principale - non in modo prevalente e non nei confronti del pubblico, e comunque nel rispetto dei limiti e dei principi di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ed al d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, potra': a) svolgere tutte le attivita' immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili per lo svolgimento dell'attivita' sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e personali; b) contrarre mutui e finanziamenti in genere con banche, istituti di credito e societa' finanziarie, usufruendo anche di tutte le agevolazioni ed incentivazioni previste dalla vigente normativa; c) promuovere reti di impresa o aderire ad esse e/o partecipare ad iniziative di aggregazione o integrazione comunque connesse e collegate all'oggetto sociale, prendere parte a progetti di ricerca e di sviluppo oltre che di formazione, contribuendo ai processi di miglioramento socio-economico dell'attivita' di farmacia; d) assumere partecipazioni in societa' lucrative e/o cooperative di farmacisti o in consorzi aventi oggetto connesso o complementare all'attivita' esercitata dalla societa', nel settore del farmaco, del sanitario o del salutare. Tale attivita' di partecipazione non potra' mai rivestire carattere prevalente avendo natura meramente strumentale.
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