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La societa' cooperativa svolge la propria attivita' senza alcuna finalita' speculativa ma seguendo i principi della mutualita' e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del codice civile. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite l'esercizio in forma associata di impresa, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Per il raggiungimento del suddetto scopo, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. La cooperativa, nel rispetto anche di fatto dello scopo mutualistico, puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa ha per oggetto le seguenti attivita': realizzazione, confezionamento, movimentazione e distribuzione di capi di abbigliamento; la stampa su tessuti e articoli di vestiario; l'applicazione di etichette su capi di abbigliamento per conto terzi; la rifinitura (attacco bottoni, taglio fili in avanzo, ripulitura dei capi di abbigliamento, ecc. ), il controllo e l'imbustamento degli articoli tessili e la smacchiatura, piegatura, apprettatura, asciugatura, vaporizzazione e rammendatura dei capi di abbigliamento; ogni altra attivita' inerente il settore di abbigliamento escluso il commercio. Essa potra' inoltre: - svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopraelencate, promuovere organismi consortili ed aderire a quelli gia' costituiti nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e commerciale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi, nel rispetto della normativa vigente. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione di un progetto sociale la cooperativa potra': - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo ed all'ammodernamento aziendale; - aderire ad organismi economici, sindacali, professionali che si propongano attivita' di lavoro o di servizio similari degli scopi sociali. - stipulare contratti e convenzioni, collaborare con ogni ente e organismo italiano, comunitario o internazionale, pubblico o privato, centrale, regionale, provinciale o locale, universitario, accademico, scolastico o professionale per il conseguimento delle proprie finalita'. La cooperativa potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell' oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. La cooperativa, ai sensi dell'articolo 2512 del codice civile, avra' i caratteri della mutualita' prevalente. La societa' potra' inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, nell'ipotesi di cui al successivo articolo 13 dello statuto, con privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell'articolo 2514 del codice civile. E' vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella prevista dall'art. 2514 lett. B) del c. C. Sono escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'articolo 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1 e quant'altro disciplinato dal d. Lgs 23 luglio 1996 n. 415 le attivita' di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, nonche' l'attivita' delle imprese di investimento di cui all'art. 18 del d. Lgs. 24/2/98 n. 58. La societa' e' disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualita' previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia e si propone altresi' di c reare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci ammalati ed inabili al lavoro nonche' di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.
Parole chiaveFashion Adriatico Società Cooperativa svolge la propria attività nel macrosettore Servizi alle imprese, segmento Altri servizi alle imprese. L'attività principale è classificata con codice ATECO 82.92.20: Imballaggio e confezionamento di generi non alimentari.
I nomi alternativi di Fashion Adriatico Società Cooperativa sono: "FASHION ADRIATICO", "SOCIETA FASHION ADRIATICO", "COOPERATIVA FASHION ADRIATICO", "SOCIETA COOPERATIVA FASHION ADRIATICO" e "SOCIETA' COOPERATIVA FASHION ADRIATICO".
Fashion Adriatico Società Cooperativa appartiene alla categoria "piccola impresa" per numero di dipendenti (tra 10 e 49 dipendenti). I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2023.