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Art. 3 - regime mutualistico la cooperativa, nell'ambito delle proprie attivita', intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi degli articoli 2512 e seguenti del codice civile. Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire e' quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato, o con la prestazione della propria attivita' lavorativa o con la valorizzazione al meglio delle proprie produzioni anche attraverso l'affidamento agli stessi da parte della cooperativa per la conduzione e la coltivazione dei terreni di proprieta' della societa' o di cui la stessa ha la disponibilita' per la conduzione e/o coltivazione, in affitto o altro titolo, in modo da creare fondi agricoli per superficie piu' omogenei in un contesto di eccessiva parcellizzazione tipica del territorio. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici: - i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci; - per i soci imprenditori, la cooperativa, pur essendo obbligata al rispetto del principio della parita' di trattamento dei soci di cui all'articolo 2516 del codice civile, demanda al consiglio di amministrazione la facolta', nei limiti della compatibilita' con la legge, con lo statuto sociale e con l'eventuale regolamento, da predisporsi ed approvarsi, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione degli stessi, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci, al fine di realizzare al meglio il fine cooperativistico della mutualita'. "art. 4 - oggetto sociale la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile ed a tal fine la societa' cooperativa puo': a) acquistare, assumere in affitto o in qualsiasi altra forma terreni per coltivarli sia a conduzione unica sia a conduzione divisa tra i propri soci sempre pero' con unicita' di indirizzo colturale ed amministrativo determinato dalla societa' cooperativa, con l'adozione dei processi e delle colture piu' convenienti e razionali ai fini produttivi sociali nel rispetto dell'ecosistema; b) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, aderire ad associazioni locali e nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione; c) partecipare ai pubblici appalti; d) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' promuovere programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legga 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; f) organizzare corsi di formazione per consentire l'aggiornamento professionale dei soci; g) istituire una apposita sezione, disciplinata da specifico regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea dei soci, per la raccolta del risparmio esclusivamente fra i soci, a norma dell'articolo 12 della legge 17-2-1971, n. 127; la raccolta del risparmio fra il pubblico e' comunque tassativamente vietata; h) assistere i soci nelle pratiche legali, tributarie e sociali, previdenziali e assicurative, e in tutti quei rapporti che essi possono avere in relazione all'attivita' da svolgere con enti pubblici e privati. In ogni caso l'attivita' di partecipazione ad altre imprese e societa' e l'attivita' finanziaria in genere potranno essere esercitate in via non prevalente rispetto alle attivita' ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed in particolare di quelle di cui alla l. 197/91 e d. Lgs 385/1993 per quanto attiene l'intervento dei mediatori abilitati. Potra' compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e potra' avvalersi di tutte le agevolazioni di legge. Inoltre potra' assumere interessenze e partecipazioni in imprese che svolgono attivita' economiche integrative e simili, potra' associarsi ad altre cooperative e consorzi per rendere piu' efficace la propria azione e stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.
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