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La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo ed in rapporto ad essi agisce. La cooperativa ha lo scopo di ottenere tramite la gestione coordinata delle singole aziende facenti capo ai soci, le migliori condizioni economiche nella trasformazione e commercializzazione del latte. L'attivita' della societa' cooperativa persegue, senza alcuna finalita' speculativa, i principi della mutualita' nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli art. 2512 e seguenti del c. C. , operando entro i suddetti limiti anche con terzi soggetti estranei alla compagine sociale. La societa' cooperativa ha quindi scopo mutualistico e nell'interesse dei soci si prefigge di: 1) lavorare o far lavorare il latte proveniente dalle aziende dei soci e vendere i relativi prodotti oppure vendere il latte; 2) valorizzare i prodotti aziendali ed i supporti degli stessi e ogni altro aspetto connesso con la gestione aziendale; 3) fornire ai soci supporti tecnici, materiali ed attrezzature, prestazioni specialistiche nei vari settori che interessano la loro attivita' produttiva agricola ed amministrativa, quest'ultima sempre con riferimento al settore agricolo. La societa' potra' compiere altresi' le seguenti attivita' strumentali e finalizzate esclusivamente al miglior esercizio delle attivita' sopra specificate e precisamente: - supportare i soci nella gestione dei rapporti attivi e passivi con gli enti ed organi dello stato italiano e dell'unione europea negli adempimenti connessi con le norme che incidono sul settore agricolo; - promuovere ogni iniziativa nell'interesse ed a beneficio dell'agricoltura e della zootecnia in particolare anche attraverso la pubblicazione e diffusione di informazioni, atti, supporti tecnici connessi con lo scopo sociale. E' comunque esclusa ogni attivita' coincidente con quelle svolte da professionisti iscritti in appositi albi o ruoli (c. D. Professioni protette). La societa' potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine agli scopi della societa', nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali, tra le quali concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali anche a favore di terzi, nonche' assumere partecipazioni in altre societa' o imprese con esclusione assoluta di collocamento nei confronti del pubblico, di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria (come attivita' comunque non prevalente e non rivolta nei confronti del pubblico, per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attivita' riservate dalla legge a societa' in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi, conformemente alle disposizioni legislative vigenti ed in particolar modo al d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, al d. Lgs. N. 58/1998), operazioni necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque attinenti ai medesimi. In particolare ai fini della realizzazione delle attivita' di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la cooperativa puo' raccogliere presso questi (iscritti a libro soci da almeno tre mesi) finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalita' di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal consiglio di amministrazione. Il tutto in conformita' alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle autorita' monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci. La societa' potra' inoltre effettuare l'emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, nell'ipotesi contemplata dall'art. 2545, comma 3 , lett. A) del c. C. E dall'art. 24, comma 2 , n. 9 dell'atto costitutivo. Le attivita' finanziarie, si ribadisce, non potranno comunque essere prevalenti o rivolte nei confronti del pubblico.
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