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La societa' cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita', senza finalita' di lucro. Lo scopo e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. Puo' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di terzi e quindi di non soci. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore puo' stabilire, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, autonoma oppure in altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuire, comunque, al raggiungimento dello scopo sociale. La societa' cooperativa deve intendersi a mutualita' prevalente. All'uopo, e' fatto divieto: - di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; - di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; - di distribuire le riserve fra i soci cooperatori e' fatto obbligo inoltre: - di devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Art. 4 (oggetto sociale) la societa' cooperativa, cosi' come definita all'articolo precedente, ha per oggetto: - la gestione di comunita' terapeutiche assistite, case di riposo, case di cura, cliniche, case protette, case albergo, case famiglia, r. S. A. , comunita' alloggio, destinate ad accogliere minori, anziani, disabili fisici e psichici, affetti da incapacita' di provvedere da se', interamente o parzialmente, alle normali necessita' della vita individuale e sociale, determinata da una deficienza, congenita o acquisita, fisica o psichica, e da una conseguente incapacita' a livello della persona, avente conseguenze individuali, familiari e sociali. Su delibera del consiglio di amministrazione la societa' cooperativa potra' aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. La societa' cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, commerciale e industriale necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi. Per la sola indicazione esemplificativa potra': - progettare ed organizzare corsi di formazione, di addestramento professionale, di perfezionamento e di specializzazione, partecipando anche agli incentivi previsti dalle leggi emanate da organismi comunitari, nazionali e regionali; - promuovere attivita' di carattere culturale e sociale, anche in collaborazione con il mondo imprenditoriale pubblico e privato, accademico e del lavoro in genere; - organizzare convegni, seminari, conferenze, tavole rotonde ed ogni altra attivita' culturale attinente l'oggetto sociale; - stipulare convenzioni con enti pubblici (stato, regioni, province, comuni, aziende unita' sanitarie locali, aziende municipalizzate, universita' degli studi ecc. ), nonche' con enti privati e morali; - sottoscrivere tutti gli atti ed i negozi giuridici necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; - assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; - aderire a consorzi ed enti con finalita' analoghe; - costituire comitati scientifici e/o comitati d'onore, per la cui costituzione l'assemblea dei soci provvedera' ad emettere apposito regolamento; - partecipare a gare, bandi pubblici, trattative private ed altre forme di affidamento di lavoro per la fornitura di beni e servizi, inerenti l'oggetto sociale, indette da enti pubblici e/o privati; - ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti; le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
Parole chiaveFauni Società Cooperativa appartiene al comparto Servizi alle famiglie e si occupa di Servizi sanitari. L'attività principale è classificata con codice ATECO 55.20.10: Villaggi turistici.
Fauni Società Cooperativa opera anche con i nomi: "FAUNI", "SOCIETA FAUNI", "COOPERATIVA FAUNI", "SOCIETA COOPERATIVA FAUNI" e "SOCIETA' COOPERATIVA FAUNI".
La dimensione aziendale colloca Fauni Società Cooperativa nella categoria "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 21.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.