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1. Il consorzio non ha fine di lucro. Esso si propone di coordinare l'attivita' delle imprese consorziate e di migliorarne la capacita' produttiva e l'efficienza fungendo da organismo di servizio. Il consorzio ha come oggetto il servizio di trasporto merci per conto terzi esclusivamente con i veicoli in disponibilita' delle imprese consorziate. 2. Il consorzio ha inoltre come oggetto: - l'amministrazione e il pagamento, in prevalenza per i consorziati, e per altre imprese, di servizio di pedaggio autostradale a riscossione differita; - la presentazione di richieste per usufruire di agevolazioni di qualsiasi genere, compreso l'eventuale incasso in nome e per conto dei consorziati; - l'effettuazione di studi sull'andamento dei mercati nazionali ed internazionali nel settore dei trasporti; - la conclusione di convenzioni con imprese che prestano servizi agli autotrasportatori; - la partecipazione a consorzi o associazioni tra enti e/o imprese che perseguano obiettivi analoghi o connessi a quelli previsti nei precedenti punti. 3. Per il raggiungimento e la realizzazione degli scopi menzionati nel comma precedente il consorzio puo' agire sia in proprio che in nome e per conto dei singoli consorziati. 4. Il consorzio potra' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali e immobiliari ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile, anche tramite affitto di azienda; potra' assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre societa' ed imprese, consorzi o altri organismi aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio; potra' prestare fideiussioni, avalli ed altre garanzie a terzi, indipendentemente dall'attivita' che questi svolgono. Il tutto con esclusione delle attivita' riservate previste dalle leggi n. 1/1991, n. 197/1991 e dal d. Lgv. N. 385/1993 e n. 416/96, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, nonche' nel rispetto del divieto di cui all'art. 2361 c. C. , ed al solo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto consortile. 5. Le condizioni e modalita' di fruizione dei servizi consortili da parte dei consorziati potranno essere disciplinate da uno o piu' regolamenti predisposti dall'organo amministrativo.
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