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1. La federazione e' un organismo sociale triarticolato che ha lo scopo di contribuire: a) ricerca scientifica in ambito pedagogico; b) alla tutela, sviluppo e diffusione del movimento pedagogico steiner-waldorf iniziato da rudolf steiner per il rinnovamento della vita culturale e spirituale della societa' attraverso l'educazione e l'istruzione scolastica; c) alla promozione della liberta' di insegnamento, di educazione e di scelta educativa. 2. La federazione non persegue scopi di carattere partitico, sindacale o confessionale e fonda la propria attivita' istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attivita' di volontariato. 3. La federazione opera nei seguenti campi (attivita') di interesse generale previsti dall'art. 5 del d. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e specificatamente indicate dalle lettere: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; v) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 4. La federazione, quindi, potra', a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attivita' di interesse generale: a) tutelare l'identita' della pedagogia steiner-waldorf fondata sull'impulso dell'antroposofia adoperandosi affinche' nelle realta' che ad essa si riferiscono espressamente, la vita dell'organismo scolastico si mantenga conforme ai suoi principi; b) tutelare e concedere in uso i marchi individuali e collettivi di proprieta' della federazione delle scuole steiner-waldorf. Si rinvia l'individuazione della procedura di concessione in uso dei marchi ad apposito regolamento da approvare dall'assemblea dei soci. C) promuovere i rapporti con le diverse realta' che costituiscono il movimento antroposofico in italia e all'estero; d) favorire la conoscenza della pedagogia steiner-waldorf presso il mondo accademico, le istituzioni scolastiche, i genitori e tutti coloro che si occupano attivamente di infanzia e di adolescenza; e) promuovere ed organizzare convegni, dibattiti, conferenze, seminari, corsi, manifestazioni, eventi; f) promuovere la cultura dell'inclusione; g) promuovere, coordinare, approvare e riconoscere, sulla base dei criteri individuati nel regolamento, percorsi formativi per il personale della scuola ed in particolare per i futuri insegnanti steiner-waldorf, sostenendoli anche attraverso l'erogazione di contributi finalizzati alla partecipazione di allievi ritenuti meritevoli; h) contribuire al processo di certificazione della presenza dei requisiti che l'insegnante deve possedere per operare in una scuola steiner-waldorf; i) favorire l'aggiornamento degli insegnanti in servizio anche attraverso un sostegno economico; j) seguire le nuove iniziative e le nuove associazioni che intendono attuare i principi della pedagogia steiner-waldorf per consigliarle e aiutarle nello sviluppo; k) fornire ogni forma di assistenza e servizi agli associati e a terzi interessati ad attuare i principi della pedagogia steiner-waldorf, al fine di promuovere la realizzazione e la diffusione delle finalita' istituzionali; l) favorire lo scambio di esperienze, il confronto e la collaborazione tra gli enti soci, tra i collegi degli insegnanti, tra i consigli direttivi, tra i genitori delle scuole per favorire un processo di sviluppo comune; m) favorire l'aggregazione dei soci a livello regionale e la costituzione di coordinamenti regionali; n) rappresentare le istanze della pedagogia steiner-waldorf presso i ministeri competenti ed altre autorita' ed istituzioni a livello internazionale, nazionale e locale; o) rappresentare la realta' italiana presso gli organi del movimento steiner-waldorf internazionale; p) rappresentare la realta' steiner-waldorf presso organizzazioni per la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza a livello nazionale ed internazionale; q) sensibilizzare il mondo economico affinche' riconosca il valore sociale di una educazione libera e la sostenga attraverso un concreto e continuativo supporto finanziario; r) promuovere, attuare, curare direttamente o indirettamente la redazione, l'edizione e la cessione al dettaglio, all'ingrosso e online di pubblicazioni, libri, testi, dispense, notiziari, indagini, supporti informatici e lo svolgimento di ogni attivita' editoriale utile al raggiungimento delle finalita' statutarie; s) svolgere ogni altra attivita' non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purche' coerente con le finalita' istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. 5. La federazione potra' svolgere, ex art. 6 del codice del terzo settore, anche attivita' diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La federazione potra', altresi', porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attivita' di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del codice del terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
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