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Art. 3 (scopo mutualistico) - la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di promuovere e consultare i soci in tutti i settori dell'allevamento del bestiame e sostenerli nella commercializzazione. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Art. 4 (oggetto sociale) - considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: 1) la tutela, il promovimento e la rappresentanza di tutti gli interessi connessi all'allevamento di bestiame in generale ed in particolare quelli dell'allevamento bovini dei soci iscritti nella federazione; 2) la costante presa di contatto con le autorita' e le organizzazioni istituite per il promovimento dell'allevamento e del patrimonio zootecnico; 3) l'influenza sulla legislazione riguardante l'allevamento di bestiame, mediante presentazione di proposta anzitutto per il promovimento dell'allevamento di bestiame. 4) la costante consultazione dei soci, curando i contatti con essi in tutti i settori dell'allevamento e del patrimonio zootecnico. 5) la costituzione e consulenza di specifiche interessenze tra i soci per promuovere settori particolari come per esempio controlli funzionali, assicurazione del bestiame, il mantenimento di tori ecc. ; 6) l'esecuzione di tutti i compiti conferiti alla federazione da parte di organizzazioni ed autorita' preposte; 7) il promovimento e sollecito di tutte le misure che servono al miglioramento del materiale e di conseguenza al mantenimento economico del bestiame delle aziende agricole dei soci come per esempio la fecondazione artificiale, trasferimento di embrioni ecc. , con tutte le relative misure cioe' produzione sperma, sperma acquisto, vendita e commercializzazione di sperma; 8) la tenuta del libro genealogico con tutte le attivita' connesse; 9) l'elaborazione ed attuazione di un programma di allevamento adatto alla situazione economica; 10) l'organizzazione di tutte le manifestazioni necessarie ed utili come conferenze, esposizioni, viaggi, istruttivi, corsi di qualificazione; 11) l'appoggio di tutte le misure che combattono le malattie ed epidemie nel bestiame per tenerlo e mantenerlo sano; 12) la promozione della vendita di bestiame da allevamento, da opera e da macello, nonche' carne e relativi prodotti proveniente dalle aziende associate con tutte le relative attivita' mediante organizzazione e partecipazione a manifestazioni adatte e mediante mediazione ed assunzione nonche' appoggiando tutte le misure di propaganda per aumentare la commercializzazione; 13) le partecipazioni ad organizzazioni nazionali ed internazionali nel campo nell'allevamento di bestiame, mantenimento e commercializzazione di bestiame; 14) l'acquisto collettivo e la mediazione, il commercio all'ingrosso rispettivamente l'assunzione di rappresentanze per bestiame, foraggi e oggetti del fabbisogno agricolo in genere; 15) l'acquisto e l'appalto di immobili, la costruzione, le locazioni e la gestione di attrezzature, come stalle, impianti di commercializzazione - eventualmente anche la gestione di un ristorante - per bestiame vivo carne ed altri prodotti animali, coerenti agli interessi economici dei soci e riguardante lo smercio; 16) la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche a condizione che rientri nell'ambito dell'esercizio delle attivita' agricole connesse; 17) la commercializzazione, la lavorazione e il commercio di carni e prodotti di carne; 18) il promovimento di tutte le iniziative a favore dei soci. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92 n. 59; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.
Parole chiaveIl codice 01.62.09 (ATECO) descrive l'attività come: Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari).
Federazione Provinciale Allevatori Bovini Di Razza Bruna Cooperativa E Società Agricola rientra nella classificazione "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 576.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.