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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata e quindi si propone di svolgere la propria attivita' caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori, in modo da far conseguire agli stessi, nello svolgimento della propria attivita' agricola, condizioni migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, e piu' precisamente i maggiori vantaggi economici possibili in proporzione ai prodotti agricoli da loro direttamente conferiti alla cooperativa, attraverso le attivita' esclusive di cui all'articolo 2135 c. C. E cosi' la manipolazione, conservazione, trasformazione, utilizzo, commercializzazione e valorizzazione dei loro prodotti. La cooperativa si propone di svolgere la propria attivita' caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Piu' precisamente, la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attivita', degli apporti di beni e servizi da parte dei soci cooperatori, in modo che la quantita' o il valore dei prodotti conferiti dai soci sia superiore al cinquanta per cento della quantita' o del valore totale dei prodotti e comunque nel rispetto dei limiti di legge tempo per tempo vigenti. La cooperativa operera' quindi prevalentemente con i propri soci ed eventualmente anche con terzi qualora particolari esigenze lo richiedano. Gli scambi mutualistici con i soci saranno disciplinati da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Articolo 4 bis - oggetto sociale considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle attivita' agricole di cui all'articolo 2135 c. C. E cosi' : - la lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, utilizzando per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, prevalentemente i prodotti conferiti dai soci cooperatori, ottenuti dalla coltivazione del fondo, ovvero la fornitura prevalentemente ai soci cooperatori di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico, curandone anche il trasporto dai luoghi di produzione a quelli di vendita nonche' ogni altra operazione necessaria allo scopo; - collocare sui mercati nazionali ed esteri, direttamente o attraverso altri organismi, ivi comprese le organizzazioni dei produttori (o. P. ), di cui la cooperativa sia socia, i prodotti conferiti dai soci ed i sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione e dalla trasformazione degli stessi. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2135 c. C. La cooperativa potra' procedere: - alla costruzione, ampliamento, ammodernamento, acquisto, locazione, affitto e gestione di impianti ed attrezzature fisse e mobili occorrenti alla valorizzazione, commercializzazione e/o trasformazione delle produzioni agricole dei soci e dei prodotti ottenuti dalle lavorazioni sociali da mettere a disposizione dei soci cooperatori; - alla gestione dei propri stabilimenti ed eventualmente di impianti di proprieta' di enti o privati ottenuti in locazione; - all'assistenza ai soci sia nella coltivazione sia nell'acquisizione dei mezzi produttivi, nei limiti che la struttura e l'organizzazione della cooperativa consentiranno; - alla realizzazione di iniziative, sempre se consentite dalla struttura e dalla organizzazione della cooperativa, atte a favorire l'accesso dei soci sia al credito agrario, sia ai benefici previsti dalle leggi regionali, nazionali e comunitarie per il settore agricolo; - alla collaborazione con gli organismi ufficiali per l'istruzione professionale delle maestranze, istituendo appositi corsi specializzati nel campo della ortofrutticola ed agrumicoltura; - alla raccolta dei prodotti ortofrutticoli e agricoli dei soci aderenti e quindi la gestione, raccolta e lavorazione dei prodotti agricoli al fine di curarne, sempre collettivamente, anche nel caso di conduzione divisa da parte dei soci, la loro commercializzazione, all'ingrosso e dettaglio, da indirizzare preferibilmente alle cooperative ed agli organismi consorziali; - all'acquisto in comune di fertilizzanti, antiparassitari, macchine ed attrezzi, carburanti e di ogni altro mezzo utile alla coltivazione degli agrumeti e terreni agricoli in genere dei soci; - alla costituzione e gestione di centri di meccanizzazione al servizio dei soci, usufruendo degli incentivi previsti dalla legislazione vigente (le modalita' di gestione dei centri saranno definite da apposito regolamento); - ad acquistare, costruire, affittare o gestire a qualsiasi titolo immobili ad uso di sede sociale, filiali, magazzini, dotandoli delle attrezzature e dei macchinari necessari allo stoccaggio, conservazione e lavorazione del prodotto; - ad esplicare tutte le attivita' connesse e strumentali all'oggetto sociale che venissero promosse da enti comunitari, stato, regione ed enti in genere e che dai medesimi venissero ad essi demandati; - ad estendere la propria attivita', nel rispetto dei principi mutualistici, anche ai non soci, nel rispetto dei limiti di legge per il mantenimento del requisito di imprenditore agricolo, per il completo utilizzo degli impianti e delle attrezzature sociali, ed acquistare anche sul mercato prodotti ortofrutticoli ed agricoli alle condizioni stabilite dal consiglio di amministrazione e nei limiti consentiti dalle vigenti norme. La cooperativa puo' commercializzare all'ingrosso e/o direttamente al dettaglio, anche in forma itinerante, in ambito nazionale ed internazionale, i prodotti agricoli provenienti in misura prevalente dalle aziende dei soci cooperatori, cosi' come, al fine di migliorare i cicli produttivi dell'impresa, antiparassitari, fitofarmaci, anticrittogramici, concimi, sementi, piante, attrezzature per l'agricoltura, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanita'; la commercializzazione puo' riguardare anche prodotti derivati, ottenuti a seguito di attivita' di manipolazione, lavorazione o trasformazione dei prodotti agricoli, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa. La cooperativa, ove cio' le consenta di raggiungere una maggiore economicita' di gestione, potra' svolgere le attivita' di cui ai punti precedenti anche nei confronti ed a favore dei terzi, nel rispetto degli obblighi mutualistici e normativi previsti ai fini del riconoscimento di imprenditore agricolo, secondo la normativa tempo per tempo vigente. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine agli scopi sociali sopra elencati, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale, di import - export, necessaria ed utile alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresi il rilascio di garanzie reali e personali, il tutto nei limiti di legge, con esclusione di attivita' di collocamento e finanziarie riservate e comunque nei confronti del pubblico. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresi contratti di affitto, comodato e locazione, effettuare lavori agricoli (raccolta, potatura, piantumazione, trattamenti, semina e gestione di colture agricole, trasporto merci e personale aziendale) avvalendosi di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge, regionali, nazionali ed europee, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre assumere partecipazioni in altre imprese, ivi compresi i consorzi ed i raggruppamenti di impresa, nei limiti di legge, nel rispetto dello scopo mutualistico, non nei confronti del pubblico e non a scopo di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere finanziamenti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa per la trasparenza bancaria in materia e delle vigenti disposizioni di carattere fiscale, nonche' della normativa che regola la raccolta di risparmio tra il pubblico. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. Sono, comunque, escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attivita' professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e, comunque, tutte le attivita' che, per legge, sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C. .
Parole chiaveIl campo di attività di Federico Società Cooperativa Agricola rientra nel macrosettore Ingrosso prodotti di consumo, area Ingrosso alimentari freschi e prodotti di largo consumo. Il codice di attività ATECO 01.63.00 corrisponde a: Attività che seguono la raccolta.
Federico Società Cooperativa Agricola è conosciuta anche come: "FEDERICO", "SOCIETA FEDERICO", "COOPERATIVA FEDERICO", "SOCIETA COOPERATIVA FEDERICO" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA FEDERICO".
La categoria dimensionale di Federico Società Cooperativa Agricola è "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.