Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa, basata sui principi della mutualita' e senza fini di lucro, ha per oggetto l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge. 2. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva dei fidi la cooperativa puo' compiere le seguenti attivita': a) prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti e crediti a breve, medio o a lungo termine di qualsivoglia forma e natura ai soci, destinati all'esercizio della loro impresa o ad investimenti mirati allo sviluppo, al miglioramento e all'innovazione dell'impresa. B) i servizi connessi e strumentali all'attivita' di cui al punto a). 3. La cooperativa puo' inoltre promuovere iniziative per il sostegno e lo sviluppo delle imprese socie che non siano vietate ai consorzi di garanzia collettiva fidi. 4. In particolare la cooperativa puo' procedere per quel che riguarda le suddette operazioni: a) a stipulare una o piu' convenzioni con gli istituti di credito e societa' finanziarie; b) a determinare le modalita' per l'impiego delle fideiussioni che i soci ed eventualmente i terzi potranno concedere. 5. La cooperativa, entro i limiti stabiliti dalla legge, puo': a) svolgere attivita' d'informazione e di assistenza finanziaria e tecnica alle imprese socie per il reperimento e il migliore utilizzo delle fonti finanziarie nonche' per l'accesso in generale, anche senza la garanzia della societa', ai diversi interventi creditizi e finanziari nel settore bancario, parabancario e finanziario; b) offrire servizi di assistenza e di consulenza tecnica per il miglioramento della gestione finanziaria delle imprese socie; c) promuovere e organizzare servizi e attivita' di promozione e di commercializzazione delle imprese socie; d) promuovere e organizzare azioni e servizi per sostenere e favorire l'internazionalizzazione delle imprese socie; e) promuovere e organizzare servizi e attivita' per il miglioramento aziendale in un'ottica di innovazione, eco compatibilita' e sostenibilita'. 6. La cooperativa, eventualmente, puo' concedere prestiti ai soci, in base alle disponibilita' di bilancio. Il consiglio di amministrazione disciplinera' annualmente le condizioni per l'erogazione di tali prestiti con apposita delibera. 7. I proventi dei fondi saranno gestiti dal consiglio di amministrazione nel rispetto delle destinazioni stabilite dalla legge e dallo statuto. 8. Nei limiti stabiliti dalla legge, la cooperativa cura altresi' la gestione dei fondi ad essa affidata da leggi speciali. 9. La cooperativa puo', inoltre, previa iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 107 t. U. B. , svolgere le altre attivita' previste dal comma 32 dell'art. 13 del d. L. 269/2003 convertito dalla legge 326/2003 e s. M. I. . 10. La cooperativa puo' compiere tutti gli atti e le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, compresa l'assunzione di partecipazioni, purche' accessorie e funzionali alla realizzazione degli scopi sociali. 11. Il consiglio di amministrazione puo' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.
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