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Oggetto l'esercizio dell?Amministrazione, con o senza intestazione, dei beni, mobili e immobili, per conto di terzi e di tutte le funzioni che costituiscono attivita' propria di societa' fiduciaria, cosi' come contemplate dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, dall'art. 3-bis, della legge 13 aprile 1987, n. 148 e successive modificazioni, nonche' l'assunzione di incarichi di trustee e di protector nell'ambito di trust istituiti ai sensi della convenzione dell'aja del 1 luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonche' ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva; e quindi la prestazione di tutti i servizi connessi alle suddette attivita'. Pertanto, nella sua attivita' per conto di terzi essa puo' assumere, in particolare: (a) l?Amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, sia che essi prevedano la responsabilita' limitata per le obbligazioni dell?Ente, sia che essi prevedano la responsabilita' illimitata per tali obbligazioni; (b) l?Amministrazione di beni mobili e immobili o di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti e di ogni altro bene, di fondazioni e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; cio', svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, ivi compresa la costituzione di societa', consorzi e persone giuridiche in genere, procedendo a conferimenti in denaro o in natura; (c) la custodia e l?Amministrazione, per conto di propri fiducianti o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni (mobili); (d) la rappresentanza di azionisti, di soci in genere, e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto; (e) la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell'art. 2417 del codice civile, di azionisti di risparmio nonche' di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari; (f) incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie; (g) la costituzione e l'amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell'art. 2447 bis e seguenti del codice civile; (h) l'amministrazione, la gestione e la disposizione di beni e/o di patrimoni in qualita' di trustee, e relativi ai trusts suddetti; (i) l'incarico di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti; (j) la cura della costituzione in pegno o a cauzione al nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie; (k) gli incarichi per conto delle societa' ed enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonche' per ogni altra operazione disposta dall?Emittente sui propri titoli; (l) la cura della tenuta del libro dei soci e degli obbligazionisti di societa', anche quotate nei mercati regolamentati o comunque aventi larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all'emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi. (m) l'assunzione dell'intestazione e l'amministrazione di fondi speciali, affidati mediante contratti di affidamento fiduciario; l'assunzione della funzione di garante in rapporti di affidamento fiduciario. 4. 2 la societa' puo' compiere tutte le attivita' ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell?Oggetto sociale, anche mediante la costituzione di patrimoni destinati, ai sensi dell?Art. 2447-bis e seguenti del codice civile, ivi compresa l'assunzione, sia diretta sia indiretta, di interessenze, quote e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare, nel proprio interesse, operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiducianti e in genere di interessarsi in proprio in affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari. A questo fine va evidenziato che i contratti e i negozi posti in essere dalla societa' nell?Esercizio dell?Attivita' fiduciaria devono considerarsi compiuti, a ogni effetto legale, nell?Esclusivo interesse dei propri fiducianti, a meno che essa non dichiari di operare in conto proprio.
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