Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Considerata l'attivita' mutualistica della cooperativa cosi' come definita dal precedente articolo, la cooperativa, priva di fini di lucro, svolge in misura prevalente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. Puo' altresi' svolgere attivita' connesse e strumentali, nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalle disposizioni tempo per tempo vigenti. Essa potra' inoltre svolgere, prevalentemente a favore dei propri soci e in via residuale a favore di terzi non soci, in funzione dello sviluppo dell'attivita' prevalente di concessione di garanzie collettive dei fidi o dell'attivita' svolta in via residuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, tub, anche le seguenti attivita': - prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello stato al fine dell'esecuzione dei rimborsi d'imposta alle imprese socie; - gestione ai sensi dell'art. 47 secondo comma del testo unico bancario, di fondi pubblici di agevolazione; - stipulazione ai sensi dell'art. 47 terzo comma del testo unico bancario, di contratti con le banche, assegnatarie di fondi pubblici di garanzia, per disciplinare i rapporti con le imprese socie, al fine di facilitarne la fruizione. In via residuale la cooperativa potra' concedere altre forme di finanziamento ai sensi dell'art. 106 comma 1, tub, nonche' svolgere altre attivita' riservate agli intermediari vigilati non bancari e garantire l'emissione di strumenti di debito da parte delle pmi socie, nei limiti massimi stabiliti dalla banca d'italia. La cooperativa potra' acquistare immobili e partecipazioni nei limiti previsti dalla normativa di vigilanza. Sono comunque vietati l'utilizzo di strumenti finanziari derivati per assumere posizioni speculative, l'attivita' di rilascio di garanzie volte alla copertura del rischio d'impresa a favore di persone fisiche o giuridiche che assumano partecipazioni in pmi socie, nonche' la stipula di contratti derivati o il possesso di strumenti finanziari che, realizzando la dissociazione tra titolarita' formale e proprieta' sostanziale di azioni o quote di capitale, comportino per la cooperativa l'assunzione del rischio economico proprio di un'interessenza partecipativa in pmi socie. Nel quadro delle finalita' previste dal presente statuto, la cooperativa provvedera' altresi': - alla stipula di apposite convenzioni con gli istituti di credito e societa' finanziarie; - all'eventuale costituzione d'uno o piu' fondi rischi; - all'accettazione di eventuali contributi, donazioni ed elargizioni, nonche' di cogaranzie, controgaranzie e fidejussioni a proprio favore finalizzate ad aumentarne la solvibilita'; - alla partecipazione ad iniziative, programmi, strumenti di garanzia gestiti da istituzioni, enti e societa' europee, italiane ed estere, anche concludendo appositi accordi e/o convenzioni che prevedano interventi di sostegno in favore dei confidi per la reintegrazione delle perdite subite in relazione alle operazioni dagli stessi garantite. Essa potra' svolgere ogni altra attivita' strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, in conformita' alle disposizioni emanate dall'autorita' di vigilanza.
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