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La societa', ai sensi della legge 23 novembre 1939 n. 1966 e successive modifiche ed integrazioni, si propone di esercitare in via esclusiva l'attivita' fiduciaria; essa pertanto per conto di terzi-fiducianti: 1) assume l'amministrazione, anche mediante intestazione, di beni e di patrimoni sia mobiliari che immobiliari; 2) assume l'amministrazione di partecipazioni in altri enti, anche societari, sia che essi prevedano la responsabilita' limitata per le obbligazioni dell'ente, sia che essi prevedano la responsabilita' illimitata per tali obbligazioni; 3) assume l'amministrazione di patrimoni a chiunque appartenenti, di donazioni di legati, di fondazioni, di fondi di quiescenza del personale dipendente, di fondi di previdenza di associazioni e di ordini professionali, di beni degli assenti, di fondazioni e di ogni altro bene, ivi compresi gli strumenti finanziari; cio', svolgendo qualsiasi operazione per conto terzi e, pertanto, curando per conto dei medesimi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni, stipulando qualsiasi tipo di negozio necessario alla esecuzione degli incarichi fiduciari conferiti, non esclusa la costituzione di societa', consorzi e persone giuridiche in genere procedendo a conferimenti in danaro o in natura; 4) assume la custodia e l'amministrazione, per conto di propri fiducianti o di terzi, di strumenti finanziari e di altri beni; 5) assume la rappresentanza di azionisti, di soci in genere, e di obbligazionisti, sia individuale sia collettiva, sia partecipando a sindacati di voto; 6) assume la funzione di rappresentante comune di obbligazionisti ai sensi dell art. 2417 del codice civile, di azionisti di risparmio nonche' di rappresentante comune di portatori di strumenti finanziari; 7) esegue incarichi di esecuzioni testamentarie e di divisioni ereditarie; 8) cura la costituzione e l'amministrazione di patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell art. 2447 bis e seguenti del codice civile; 9) assume l'amministrazione di beni in qualita' di trustee, ai sensi della legge 16 ottobre 1989 n. 364, nonche' di ogni altra norma integrativa, modificativa o sostitutiva della legge stessa; 10) esplica l'incarico di protector nell'ambito di trusts comunque istituiti; 11) cura la costituzione in pegno o a cauzione al nome della fiduciaria, ma per conto altrui, di titoli, libretti di risparmio e valori in genere, a garanzia di operazioni bancarie e finanziarie; 12) assume gli incarichi per conto delle societa' ed enti emittenti per il deposito di azioni e di obbligazioni per la partecipazione alle rispettive assemblee, per il pagamento dei dividendi e delle cedole, per il rimborso di obbligazioni, nonche' per ogni altra operazione disposta dall emittente sui propri titoli; 13) cura la tenuta del libro dei soci e degli obbligazionisti anche di societa' quotate nei mercati regolamentati o comunque aventi larga base azionaria e dei conseguenti adempimenti di carattere civile, amministrativo e fiscale, con particolare riferimento alla convocazione e allo svolgimento delle assemblee, al pagamento dei dividendi o degli interessi, dei rimborsi, ovvero degli aumenti di capitale, all emissione di obbligazioni, ai raggruppamenti e frazionamenti dei valori mobiliari emessi. Altresi', nell'esercizio delle attivita' indicate, la societa' puo' rendere consulenza amministrativa, fiscale, societaria, finanziaria, gestionale e di pianificazione aziendale in campo amministrativo e in quello dei servizi di assistenza alle transazioni e alle ristrutturazioni aziendali, nonche' qualunque altra funzione che non sia riservata dalla legge a soggetti iscritti in albi professionali e in registri speciali. Infine, la societa' puo' compiere tutte le attivita' ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell oggetto sociale, anche mediante la costituzione di patrimoni destinati, ai sensi dell art. 2447-bis e seguenti del codice civile, ivi compresa l assunzione sia diretta sia indiretta di interessenze, quote e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, fatto salvo il divieto di effettuare, nel proprio interesse, operazioni connesse ai beni amministrati per conto dei propri fiducianti e in genere di interessarsi in proprio di affari per i quali abbia assunto incarichi fiduciari. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa', inoltre, non puo', in mancanza di idonee istruzioni da parte dei fiducianti adeguatamente informati, effettuare transazioni od altre operazioni finanziarie aventi ad oggetto valori mobiliari relativi a societa' collegate, controllate o finanziate dalla societa' o sottoposte alla stessa direzione della societa' secondo la vigente normativa. I contratti ed i negozi posti in essere dalla societa' nell esercizio dell attivita' fiduciaria devono considerarsi compiuti, a ogni effetto legale, nell esclusivo interesse dei fiducianti, a meno che la societa' non dichiari di operare in conto proprio. La societa' fa parte del gruppo bancario "deutsche bank". In tale qualita' essa e tenuta all'osservanza delle disposizioni che la capogruppo, nell'esercizio dell'attivita' di direzione e coordinamento, emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla banca d'italia nell'interesse della stabilita' del gruppo. Gli amministratori della societa' forniscono alla capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle disposizioni.
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