Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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3. 1 - il programma di rete consiste: a) nel perseguire in maniera coordinata trasparente e collaborativa gli obiettivi strategici di cui all'articolo 2 dell'atto che si deposita; b) nella partecipazione a tavoli tecnici per la standardizzazione e l'ottimizzazione dei processi aziendali, nonche' per l'adozione di un protocollo agronomico e di disciplinari delle successive fasi di trasformazione; c) nella partecipazione a programmi di formazione del personale sui temi della qualita' e del controllo dei processi; d) nel miglioramento della gestione agro-meccanica delle imprese; e) nella standardizzazione dei dati della qualita' dei processi; f) nella condivisione di procedure sulla qualita' dei processi aziendali, ai fini del rispetto delle norme applicabili uni en iso 22005/2008 relative alla certificazione della rintracciabilita' nel settore agroalimentare; g) nell'avvio di percorsi di tracciabilita' volontaria, autoreferenziale dei percorsi di filiera; h) nella condivisione di procedure volte a garantire il rispetto delle normative in materia ambientale e di sicurezza sul lavoro; i) nella partecipazione, in forma associata, a progetti di ricerca e a bandi per l'accesso a contributi e finanziamenti agevolati; l) nella attivazione e realizzazione di programmi comuni di ricerca e sviluppo, anche attraverso il supporto e la consulenza di istituzioni pubbliche e private; m) nella partecipazione ad investimenti finalizzati all'innovazione dei processi produttivi; n) nella partecipazione ad investimenti nell'area della filiera; o) nell'attivazione di progetti finalizzati a favorire i processi di commercializzazione a livello nazionale ed internazionale; p) nella ricerca e nella contrattazione, per conto delle singole imprese e su espresso mandato di queste ultime, di servizi strumentali alle attivita' delle imprese medesime; q) nella predisposizione e nella prestazione di servizi di consulenza comuni in favore delle imprese; r) nella gestione e promozione di un marchio?Logo tipo di commercializzazione e nell'attivazione delle eventuali azioni di tutela dello stesso; s) nella realizzazione di quanto previsto dall'accordo di filiera (in termini di tempi, date e meccanismi per la definizione del prezzo) di cui all'accordo quadro" che trovasi gia' allegato al presente atto sotto la lettera "a"; t) nella realizzazione come rete soggetto di quanto previsto nel progetto pilota presentato in forma associata dalle tre aziende in regione dal titolo "grano duro in sardegna", in partnership con alcuni enti locali (qualora fosse finanziato). 3. 2 - le imprese convengono, altresi', di realizzare gli obiettivi strategici come meglio specificati all'articolo 2 del presente contratto, mediante: a) l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, funzionale a dotare la rete delle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi strategici di cui all'articolo 2 del presente contratto, cosi' come meglio specificato e disciplinato al successivo articolo 6. *************************************************************************** il fondo comune iniziale viene posto pari a euro 12. 000,00 (dodicimila virgola zero) da dividersi in parti uguali tra le tre aziende partecipanti che sara' richiamato alla rete con le modalita' e i tempi stabiliti dall'organo comune.
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