Filo Di Arianna Società Cooperativa Sociale Di Comunita'
Via Ronchi, 105, 54100, Ronchi, Massa (MS)
96.09.09:
Altre attività di servizi per la persona nca
Dipendenti
882
Età
~ 1 anno
Azienda operativa dal 2021
Esponenti
Giulia Romano
L'azienda
Descrizione
3) art. 3 (scopo comunitario) la cooperativa non ha scopo di lucro e suo fine e' la valorizzazione - anche attraverso la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi - delle risorse territoriali, competenze, vocazioni e tradizioni culturali della comunita' del comune di massa e dei comuni limitrofi con l obiettivo di soddisfare i suoi bisogni migliorando la qualita' economica e sociale della vita di chi li abita e vi opera attraverso lo sviluppo di attivita' culturali, di attivita' socio economiche eco-sostenibili, il recupero di beni ambientali o monumentali e la creazione di offerta di lavoro. In particolare la cooperativa intende sviluppare attivita' educative e assistenziali, culturali, sociali ed economiche nell interesse generale della comunita' del comune di massa e dei comuni limitrofi e ispirate ai criteri di sostenibilita' attraverso il recupero di beni ambientali e di conoscenza, la creazione di offerta di lavoro inclusiva, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', intende cooperare attivamente con altri enti pubblici e privati. Art. 4 (scopo mutualistico) la cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale. Questi principi sono: l'adesione libera e volontaria dei soci e la loro partecipazione responsabile, la democraticita' e l'autonomia, lo spirito educativo e per la crescita umana dei soci e degli abitanti della propria comunita', la cooperazione con altri soggetti e nell'ambito del movimento cooperativo, l'impegno verso la propria comunita'. A norma della legge 8 novembre 1991 n. 381, articolo 1, comma 1 lettera a) e b), suo fine e' il perseguimento dell interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini anche attraverso lo svolgimento di attivita' diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate aventi limitate capacita' fisiche, psichiche, sensoriali o altro fattore che abbiano bisogno di particolare assistenza materiale e/o morale e, in ogni caso, finalizzate alla qualificazione umana, morale, culturale e professionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita' attraverso relazioni di integrazione e reciprocita' sociale ed economica con i suoi abitanti, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa e soddisfacendo, contestualmente, i diversi interessi mutualistici espressi dai soci cooperatori, attraverso: - continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali; a tal fine i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142; - approvvigionamento per i propri soci utenti, consumatori e fruitori, dei beni e dei servizi che costituiscono oggetto della sua attivita' a condizioni migliori di quelle di mercato; - conferimento di prodotti agricoli e di altra natura da parte dei propri soci ai fini della loro trasformazione e/o commercializzazione. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa si propone altresi' di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo. Percio' la cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane, associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, ed alle loro organizzazioni territoriali e settoriali. Art. 5 (oggetto sociale) considerato lo scopo comunitario e lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definiti agli articoli precedenti, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto la gestione, diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, di servizi socio-assistenziali ed educativi ai sensi dell'articolo uno,1 comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381 connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati tramite lo svolgimento di attivita' diverse, agricole, industriali, commerciali ai sensi dell'articolo uno, 1 comma punto b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, dove per soggetti svantaggiati si intendono quelli indicate all'art. 4 comma 1 della predetta legge 381/1991. La cooperativa potra' pertanto svolgere le seguenti attivita': a) - attivita' dedicate a bambini, adolescenti e giovani finalizzate all accoglienza, alla promozione del loro benessere, delle loro competenze e del loro protagonismo, oltre che al contrasto di fenomeni di disagio, devianza ed esclusione sociale, anche attraverso iniziative rivolte alle famiglie, alle scuole, ai centri d aggregazione giovanile, agli oratori e alle societa' sportive; - attivita' di prevenzione, accoglienza, cura, socializzazione, riabilitazione e reinserimento nel campo dei consumi e delle dipendenze da sostanze legali ed illegali; - attivita' finalizzate all accoglienza delle persone migranti, alla promozione dei loro diritti e dei percorsi di inclusione sociale, anche attraverso lo sviluppo di interventi progettati e realizzati in un ottica interculturale e transculturale; - attivita' finalizzate alla promozione di residenzialita' temporanea ed housing sociale per giovani, studenti e famiglie in difficolta'; - attivita' di promozione e realizzazione di iniziative formative e di sensibilizzazione per concorrere alla crescita nella comunita' territoriale della sensibilita' alla solidarieta' ed alla condivisione e formazione alla relazione educativa per adulti e famiglie in difficolta'; - attivita' rivolte alla promozione delle pari opportunita' e al contrasto di fenomeni di esclusione sociale, sfruttamento, maltrattamento e violenza; - attivita' di sensibilizzazione e promozione di una cultura dell accoglienza e della solidarieta'; - interventi socio-assistenziali a favore di anziani e altre categorie deboli. In collegamento funzionale allo svolgimento delle attivita' di cui alla precedente lettera a), al fine dell'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati la cooperativa potra' svolgere le seguenti attivita': b) - gestione dei servizi preordinati alla tutela, conservazione, valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale; - la gestione di laboratori/officine, anche assistiti e protetti, con lavorazioni in proprio o per conto terzi di materiali tessili, ceramica, vetreria, falegnameria, altri materiali ferrosi ed affini; - la gestione e conduzione di esercizi commerciali, punti vendita, bar, ristoranti, tavole calde, self-service, ecc; - la gestione e conduzione di strutture ricettive, quali alberghi, hotels, villaggi turistici, campeggi, case vacanza, agriturismi, ecc; - la gestione e conduzione di impianti sportivi, centri sociali e turistici; - la gestione di parcheggi e servizi di manutenzione del verde per conto di enti pubblici e di privati; - la progettazione, realizzazione e gestione di iniziative e attivita' di carattere culturale, ricreativo e sportivo; - la progettazione, realizzazione e gestione di attivita' di animazione e ricreazione nell'ambito ricettivo - turistico; - gestione di servizi di sistemazione del territorio quali rimboschimento, manutenzione strade, giardini e parchi, e quant'altro attiene alla salvaguardia e alla tutela del territorio; - conduzione di terreni incolti, coltivati e boschivi, anche attraverso la ricerca di finanziamenti che favoriscano l associazione fondiaria e l utilizzazione di strumenti come la banca della terra; - coltivazione di terreni agro forestali, finalizzate alla produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Potra', inoltre, emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 c. C. Alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiave
Società cooperativaLeggeRelazione interpersonaleCulturaCommercio
Info Legali
Ragione sociale
Filo Di Arianna Societa' Cooperativa Sociale Di Comunita'
Codice Fiscale
30372413292
Partita IVA
30372413292
Sede legale
Via
Ronchi,
105 ,
54100,
Massa
(Massa-Carrara)
Settore prevalente
ATECO InfoCamere
- 96.09.09:
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Digital Marketing Score
Descrizione
Punteggio di visibilità digitale che valuta i livelli SEO, SEA e UX di un sito