Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa ha per oggetto l'attivita', in via esclusiva, di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge. Per servizi connessi si intendono quei servizi che consentono di sviluppare l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest'ultima e hanno finalita' coerenti con essa, tra i quali: a) i servizi di consulenza in materia di finanza d'impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi; b) le attivita' previste all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Per servizi strumentali, si intendono i servizi ausiliari all'attivita' svolta, quali: a) l'acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attivita' principale; gli immobili non funzionali eventualmente gia' detenuti prima dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112, t. U. B. , possono essere concessi in locazione ovvero devono essere alienati nel piu' breve tempo possibile; b) l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri con fidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonche' in societa' costituite per la prestazione di servizi strumentali.
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