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La societa' ha lo scopo di concorrere, nel quadro di una politica di programmazione regionale, a promuovere lo sviluppo economico della regione autonoma friuli venezia giulia, con le forme e nei modi indicati nel titolo 2 dello statuto. Per il conseguimento dello scopo sociale, la friulia: a) puo' assumere partecipazioni in societa' di capitali, gia' costituite o da costituire. Al fine di procedere alla razionalizzazione ed al riordino delle partecipazioni societarie della regione autonoma friuli venezia giulia (detta in prosieguo per brevita' anche solo regione ), in attuazione del progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni medesime che la regione e' autorizzata a realizzare ai sensi dell art. 7, comma 48, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, la societa' puo', tra l'altro, assumere partecipazioni, anche di maggioranza e di controllo, con lo scopo di detenerle e gestirle per tutto il periodo che l'organo amministrativo ritenga necessario e/o opportuno in funzione del grado di sviluppo delle singole societa' alle quali si riferiscono. In ogni caso le partecipazioni devono riguardare: a. A) imprese con organizzazione operativa nel territorio regionale ovvero imprese con organizzazione operativa al di fuori del territorio regionale, purche', in quest'ultimo caso, gli interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell ambito del friuli-venezia giulia; a. B) imprese e societa' miste operanti nei paesi esteri diversi da quelli individuati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 19, nelle quali siano interessate imprese aventi organizzazione operativa nel territorio regionale, con una partecipazione non inferiore al 50 per cento, tenuto conto anche di quella della friulia, nonche' della quota eventualmente intestata ad altre societa' finanziarie istituite con legge dello stato o della regione, o di altri organismi previsti dai programmi di intervento dell'unione europea; a. C) societa' finanziarie (ivi comprese le s. G. R. Finalizzate alla gestione di fondi chiusi), societa' creditizie, nonche' societa' svolgenti attivita' di servizio alle imprese, di studio o di propulsione economica, anche operanti al di fuori del territorio regionale, qualora l'intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale; b) puo' prestare assistenza finanziaria e svolgere ogni altra attivita' finanziaria, ivi compresi, a titolo meramente indicativo, la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari e di strumenti partecipativi, la gestione di servizi di pagamento ed il servizio di gestione accentrata della tesoreria a favore di societa' partecipate, controllate, o collegate ai sensi dell'art. 2359, cod. Civ. , controllate dalla stessa controllante e comunque appartenenti al medesimo gruppo, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 385/1993 e relativi regolamenti attuativi. La predetta attivita' di assistenza finanziaria potra' essere altresi' svolta, tramite la finanziaria regionale della cooperazione finreco s. C. R. L. , a favore delle societa' cooperative a responsabilita' limitata iscritte nella categoria produzione e lavoro del registro regionale della cooperazione di cui all art. 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, classificate ai fini della codifica istat fra le imprese manifatturiere, per rami di attivita' dal numero 2 al numero 5 compresi e in relazione all'avvio, da parte delle stesse, di un programma di incremento del netto patrimoniale; c) puo' acquisire quote minoritarie in fondi chiusi aventi sede anche al di fuori del territorio regionale, nel rispetto delle finalita' di cui al precedente art. 4 nonche' nei limiti ed in conformita' a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia; alle suddette acquisizioni si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui al presente titolo 2; d) puo' prestare assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese, con particolare riguardo all attivita': - di consulenza aziendale; - di formazione imprenditoriale; - di assistenza per scambi in compensazione; - di assistenza per la crescita della nuova impresa; e) puo', per l attuazione degli interventi di cui alle precedenti lettere a) e b), compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare, compresa la concessione di fidejussioni o di altre garanzie a favore delle predette societa' e l'eventuale costituzione di fondi ai sensi dell'art. 4, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45 e di altre leggi regionali, con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito nelle forme soggette all applicazione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; f) puo' utilizzare, nel rispetto delle previsioni di cui al presente titolo 2, contributi e fondi patrimoniali apportati dalla regione, osservando la specifica normativa per quanto attiene la finalizzazione degli interventi, nonche' le modalita' per la loro approvazione e la successiva verifica; g) puo' svolgere attivita' di mandataria per conto della regione e detenere in appositi fondi speciali le somme dalla stessa conferite necessarie per l'attuazione del mandato; nell'ambito di tale rapporto di mandato, gli interventi finanziari possono essere erogati in favore di beneficiari aventi natura giuridica anche diversa dalle societa' di capitali prescindendo dalle forme, dalle modalita' e dai limiti di cui al presente titolo 2 . Fatto salvo quanto previsto nella lettera a) del presente articolo per l'esecuzione del progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni societarie della regione, lo smobilizzo delle partecipazioni assunte avra' luogo, di norma, entro dieci anni dalla loro acquisizione, tenendo conto del grado di sviluppo delle societa' alle quali esse si riferiscono. In relazione a particolari esigenze, le quote di partecipazione potranno essere detenute anche per un periodo superiore. Peraltro, nei casi di partecipazioni in societa' svolgenti attivita' creditizia o finanziaria o di servizio alle imprese che perseguano finalita' analoghe o affini all oggetto sociale della friulia o societa' operanti nei settori delle infrastrutture logistiche, dell'intermodalita', della viabilita' e dei trasporti pubblici in friuli venezia giulia, non si applica il limite di dieci anni, prescindendosi anche dall'entita' percentuale di tali partecipazioni. Il limite di dieci anni non si applica nel caso di interventi a favore di enti pubblici ed enti pubblici economici della regione autonoma friuli venezia giulia finalizzati a perseguire l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile in materia di energia da fonti rinnovabili e di efficientamento energetico, in coerenza con gli obiettivi europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. Le attivita' di cui all' art. 5 possono riguardare anche operazioni di project financing e sono attuate in coerenza con gli obiettivi generali del piano regionale di sviluppo di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, con le specificazioni, per quanto riguarda il settore industriale, derivanti dal programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2. Fatto salvo quanto previsto nella lettera a) dell' art. 5 per l'esecuzione del progetto straordinario di riorganizzazione delle partecipazioni societarie della regione, in ogni altro caso si applicano i limiti di seguito indicati. Ciascuna partecipazione non potra' superare la misura del 35 per cento del capitale della societa' di cui la friulia venga a far parte, tenuto conto anche delle quote indirettamente detenute da friulia medesima attraverso altre societa' dalla stessa gia' partecipate. Le partecipazioni potranno superare il suddetto limite percentuale qualora le stesse riguardino imprese e societa' miste operanti nei paesi esteri, ovvero societa' finanziarie (ivi comprese le s. G. R. Finalizzate alla gestione di fondi chiusi) o di servizio alle imprese che perseguano finalita' analoghe o affini all oggetto sociale della friulia, ovvero qualora le stesse siano finalizzate ad interventi di riconversione e ristrutturazione aziendale. La friulia non potra' impegnare una somma superiore al 15 per cento del suo patrimonio netto nel finanziamento, sotto qualsiasi forma, ivi compresa la sottoscrizione azionaria, di una sola societa'. La friulia potra' subordinare l attuazione dei propri interventi di partecipazione alla condizione di essere rappresentata ove lo ritenga opportuno nell'organo amministrativo e nel collegio sindacale delle societa' cui le partecipazioni stesse si riferiscono.
Parole chiaveFinanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia Spa - Friulia Spa appartiene al comparto Servizi finanziari e si occupa di Holding capogruppo miste. Il settore di attività (codice ATECO 70.10.00) è: Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative).
I nomi alternativi di Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia Spa - Friulia Spa sono: "FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA SPA", "FRIULIA", "FRIULIA SPA", "FRIULIA SOCIETA' PER AZIONI", "FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA" e "FINANZIARIA REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA SOCIETA' PER AZIONI".
La dimensione aziendale colloca Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia Spa - Friulia Spa nella categoria "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale dichiarato è pari a 258.7 M €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.