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La societa' ha come oggetto esclusivo, ai sensi dell'articolo 7. 1, comma 4, della legge n. 130 del 30 aprile 1999, il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione posta in essere dalla societa' veicolo fino 1 securitisation s. R. L. Mediante emissione di titoli in data 31 luglio 2017, direttamente o attraverso una o piu' ulteriori societa' veicolo d'appoggio (anch'esse costituite ai sensi del citato articolo 7. 1, comma 4, della legge n. 130 del 30 aprile 1999, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario), i beni immobili e mobili registrati nonche' gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione (ivi compresi eventuali beni oggetto di contratti di locazione finanziaria, anche se risolti, insieme ai rapporti derivanti da tali contratti). A tale scopo, la societa' potra' esercitare in particolare le attivita' connesse all'acquisizione, gestione e smobilizzazione di attivi immobiliari, anche mediante operazioni di conferimento, apporto o vendita di patrimoni immobiliari o singoli immobili a favore di fondi immobiliari (ivi inclusi fondi comuni speculativi e riservati ad investitori qualificati). A titolo esemplificativo, la societa' potra' acquisire beni anche in occasione di pubblici incanti e/o procedure di vendita senza incanto in ambito giudiziale , concorsuale, esattoriale o amministrativo, e/o richiedendo l'assegnazione di beni ai sensi degli articoli 505 o 538 del codice di procedura civile, e/o rendendosi assuntrice di debiti ai sensi dell'articolo 508 del codice di procedura civile, e/o subentrando nei contratti di finanziamento stipulati dai debitori espropriati assumendosi gli obblighi relativi ai sensi dell'articolo 41, comma 5o, del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, e/o rendendosi assuntrice di concordati fallimentari, e/o rendendosi beneficiaria di "cessio bonorum", e/o in ogni altra maniera rendendosi acquirente o comunque beneficiaria di beni o compendi, anche mediante accordi che consentano la compensazione totale o parziale fra il valore o il prezzo dei beni stessi e l'ammontare di crediti comunque vantati dalla societa' fino 1 securitisation s . R. L. Nell'ambito della suddetta operazione di cartolarizzazione. La societa' puo' realizzare a titolo strumentale, nei limiti consentiti dalla citata legge n. 130 del 30 aprile 1999, le attivita' finalizzate alla ricerca e valutazione dei beni da acquisire, nonche' alla miglioria, valorizzazione, utilizzazione, lottizzazione e commercializzazione dei beni acquisiti, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e comunque con l'esclusione dello svolgimento diretto di attivita' professionali riservate ai sensi di legge, le attivita' seguenti: - acquisire beni mobili anche registrati o immateriali e/o altri diritti economici e/o compendi giuridici che siano offerti in vendita e/o costituiscano oggetto in "cessio bonorum" congiuntamente a beni immobili, o il cui possesso risulti comunque funzionale all'acquisizione, sfruttamento, miglioria e/o commercializzazione dei beni immobili stessi; - edificare, ristrutturare e/o riparare fabbricati e pertinenze, ivi inclusa la possibilita' di procedere a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonche' ad addizioni, alterazioni, trasformazioni e/o cambi di destinazione d'uso dei beni immobili acquisiti; - utilizzare e gestire secondo ogni modalita' (anche in relazione all'esercizio di attivita' agrarie ed assimilate) i beni acquisiti, tanto assumendone la gestione in proprio che concedendoli in locazione o comunque in gestione a terzi; - costituire vincoli e servitu', ovvero rinunciarvi, in relazione ai beni acquisiti; - porre in essere operazioni di bonifica agraria e promozione immobiliare nonche' lottizzazioni di beni immobili acquisiti, con o senza esecuzione di opere di urbanizzazione, edificazione e/o irrigazione; - promuovere attivita' di studio tecnico e/o urbanistico, progettazione e/o prospezione commerciale finalizzate alla valorizzazione di beni immobiliari. Ai fini del perseguimento del proprio oggetto sociale, la societa' puo' altresi' compiere operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, e puo' assumere partecipazioni e interessenze in altre societa' veicolo d'appoggio, anch'esse costituite ai sensi del citato articolo 7. 1, comma 4, della legge n. 130 del 30 aprile 1999, che svolgano attivita' analoga connessa o complementare alla propria; puo' inoltre, a titolo ausiliario, ricorrere a forme di indebitamento e/o di finanziamento (inclusi i contratti derivati ed ogni forma di assunzione di debiti e/o passivita' di terzi) e concedere le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e/o personali, a garanzia di obbligazioni proprie ovvero di societa' veicolo d'appoggio nelle quali la societa' abbia, direttamente o indirettamente, interessenze o partecipazioni ovvero che risultino sottoposte a comune controllo. Il tutto in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale ed al perseguimento degli interessi dei portatori dei titoli della predetta operazione di cartolarizzazione, e, comunque, fermi restando il rispetto dei limiti di cui alla legge n. 130 del 30 aprile 1999 e il divieto di svolgere attivita' riservate a soggetti iscritti in albi o ruoli professionali, attivita' di carattere fiduciario, nonche' attivita' finanziarie nei confronti del pubblico. In conformita' con le disposizioni di cui all'articolo 7. 1, comma 4, della legge n. 130 del 30 aprile 1999, le somme in qualsiasi modo rivenienti dalla detenzione, gestione o dismissione dei beni e diritti acquisiti dalla societa' sono dovute dalla societa' alla societa' veicolo fino 1 securitisation s. R. L. , sono assimilate, agli effetti della legge n. 130 del 30 aprile 1999, ai pagamenti effettuati dai debitori ceduti, e sono destinate in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi nell'ambito della suddetta operazione di cartolarizzazione e al pagamento dei costi dell'operazione stessa. I beni, diritti e le somme in qualsiasi modo derivanti dai medesimi, nonche' ogni altro diritto acquisito dalla societa' nel contesto della suddetta operazione di cartolarizzazione, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della societa' stessa e da quelli relativi ad eventuali altre operazioni. Su ciascun patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dalla relativa societa' di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli dalla stessa emessi.
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